Mancato riconoscimento del punteggio per certificazioni ISO: legittimità della commissione di gara e limiti al soccorso istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di una ditta seconda classificata che contestava l’attribuzione dei punteggi per il possesso delle certificazioni ambientali e di sicurezza nella gara per il servizio di spazzamento a Positano. Il Tribunale ha ritenuto valido il comportamento della commissione che ha escluso i punteggi in mancanza dell’effettiva allegazione delle certificazioni all’offerta tecnica, nonostante la dichiarazione del loro possesso. Ha inoltre escluso che vi fosse un obbligo di attivare il soccorso istruttorio per acquisire le certificazioni mancanti in quanto ciò avrebbe alterato i contenuti dell’offerta tecnica.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che nelle gare pubbliche, l’attribuzione di punteggi premiali relativi a titoli o certificazioni è subordinata non solo alla loro dichiarazione, ma anche alla produzione documentale all’interno dell’offerta tecnica. La semplice dichiarazione del possesso di una certificazione – anche se effettivamente detenuta e acquisita prima della scadenza del termine – non legittima l’attribuzione del relativo punteggio se la certificazione non viene allegata. Il Tribunale ribadisce che il soccorso istruttorio, quale strumento per integrare la documentazione mancante, è escluso per le componenti dell’offerta tecnica e che la richiesta ex post di documenti costituirebbe una modifica non consentita dell’offerta. Il rigetto si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis e degli articoli di riferimento del Codice degli Appalti, nonché su consolidato orientamento giurisprudenziale. Inoltre, il collegio evidenzia che la commissione non è tenuta a specificare le ragioni della mancata attribuzione di punteggi tabellari quando non sussistano i presupposti per l’assegnazione delle relative voci.



