07/01/2025
Art. 108

Rigetto del ricorso per contestazioni sull’aggiudicazione di gara a causa del principio di invarianza e mancanza di interesse concreto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania - Sezione Staccata di Salerno ha respinto il ricorso della Gener Service s.r.l. contro l’aggiudicazione del servizio di pulizia a favore della C.P.R. Servizi da parte della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Il ricorso contestava la mancata esclusione di un terzo operatore per presunta anomalia nell’offerta economica, la formula di attribuzione del punteggio economico e altre valutazioni tecniche, ma è stato rigettato principalmente per mancanza di interesse concreto a impugnare, in quanto eventuali variazioni successive all’aggiudicazione non avrebbero potuto modificare la graduatoria né i punteggi già consolidati in virtù del principio di invarianza previsto dal Codice degli Appalti. Sono state inoltre dichiarate infondate le contestazioni sulla chiarezza della formula di attribuzione dei punteggi e sulla motivazione tecnica. Il ricorso è parzialmente inammissibile e parzialmente infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Spiegazione Dettagliata

Il tribunale ha analizzato le censure sollevate dalla ricorrente e ha applicato il principio normativo contenuto nell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti) che impone la cristallizzazione delle medie e soglie di anomalia calcolate al momento dell’aggiudicazione e vieta la loro modifica anche in seguito a pronunce giurisdizionali o provvedimenti amministrativi, per garantire la stabilità e la continuità della procedura di gara. Questo principio mira a evitare speculazioni, allungamenti dei tempi di gara e discontinuità nel processo di aggiudicazione. Di conseguenza, pur ammettendo che l’offerta contestata possa presentare criticità, la ricorrente non ha interesse concreto a chiedere l’esclusione del concorrente che porterebbe a un nuovo ricalcolo delle medie e della graduatoria, perché tali modifiche non sono ammesse dopo l’aggiudicazione definitiva. La sentenza conferma inoltre che la formula utilizzata per l’attribuzione dei punteggi economici era sufficientemente chiara e che gli elementi di valutazione tecnica erano adeguatamente motivati, concludendo quindi che non vi sono vizi tali da giustificare l’annullamento della gara o la rinnovazione della procedura. Infine, il tribunale ha respinto le eccezioni relative alla competenza territoriale, confermando che la Sezione Staccata di Salerno è competente dato l’ambito territoriale di esecuzione del servizio e la sede dell’amministrazione appaltante.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 è stato centrale per la decisione in quanto stabilisce il principio di invarianza delle medie e soglie di anomalia calcolate al momento dell’aggiudicazione, vietando modifiche successive anche a seguito di pronunce giurisdizionali. Questa norma è stata interpretata dal tribunale come fondamento per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso che puntava a ottenere l’esclusione di un concorrente dopo l’aggiudicazione, con la conseguente rielaborazione della graduatoria e dei punteggi. Tale interpretazione mira a garantire stabilità, certezza e tempestività nelle procedure di gara, impedendo l’uso strumentale dei ricorsi per modificare la posizione in graduatoria con effetti retroattivi. Pertanto, il tribunale ha rigettato il ricorso sulla base di questo principio limitando il raggio di azione delle censure dopo la fase di aggiudicazione.

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