09/01/2025
Art. 3

Rigetto del ricorso sulla violazione dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica in gara di progettazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania di Salerno ha respinto il ricorso presentato da 2 I Project S.r.l. nei confronti dell’aggiudicazione di una procedura negoziata per servizi di progettazione al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’Arch. Gerardo Nappa. Il ricorso contestava la violazione del limite massimo di 10 pagine stabilito dal disciplinare di gara per la relazione tecnica, lamentando l’irregolarità dell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario. Il Tribunale ha accertato che il disciplinare consente discrezionalità alla commissione sulla valutazione del superamento dei limiti e non prevede sanzioni automatiche di esclusione. Inoltre, non è stata fornita prova che la presunta violazione abbia arrecato un vantaggio indebito al raggruppamento aggiudicatario o abbia violato i principi di parità di trattamento e trasparenza. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’interpretazione del disciplinare di gara e sui principi generali del Codice degli Appalti e della giurisprudenza amministrativa in materia. Il TAR ha ricordato che le clausole del capitolato, specie quelle che potrebbero escludere un concorrente, devono essere interpretate in modo chiaro, letterale e restrittivo, evitando interpretazioni estensive o sanzioni automatiche non previste esplicitamente. Nel caso specifico, il limite di 10 pagine per la relazione tecnica non è una causa automatica di esclusione, ma un’indicazione volta a facilitare l’esame delle offerte da parte della stazione appaltante, che può valutare discrezionalmente la rilevanza o inutilità del superamento. La mancanza di prove circa un danno o un vantaggio competitivo ingiustificato ha portato il TAR a ritenere che non ci sia stata violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, né un errore della commissione di gara. La sentenza tutela pertanto la necessaria chiarezza e tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche, nonché il diritto degli operatori a partecipare secondo il principio di accesso al mercato.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

L'articolo 3, che stabilisce il principio dell’accesso al mercato garantendo parità di trattamento, trasparenza e imparzialità nelle procedure di gara, è stato richiamato in relazione al divieto di clausole escludenti non tassative e di pratiche che possano ingiustamente limitare la partecipazione dei concorrenti. Nel caso, l’applicazione del principio ha condotto a rifiutare l’interpretazione estensiva del disciplinare che avrebbe penalizzato l’aggiudicatario senza una causa chiara e specifica, preservando così la libera e paritaria concorrenza nel mercato degli appalti.

Articoli di riferimento