Illegittimità dell’esclusione dalla gara per travisamento del parere paesaggistico e riammissione dell’operatore economico: annullamento degli atti di esclusione e di aggiudicazione successiva
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania, Sezione Salerno, ha accolto il ricorso con motivi aggiunti proposto da Valdotaine Costruzioni e Servizi S.r.l. contro i provvedimenti di esclusione dalla gara di appalto per i lavori sulla rete fognaria del Comune di Ottati. L’esclusione era stata disposta per presunta violazione di un parere paesaggistico e dell’art. 16 del disciplinare di gara, ma la Soprintendenza ha precisato di non aver mai imposto prescrizioni vincolanti sulle tipologie di pavimentazione. Il giudice ha quindi annullato l’esclusione e, conseguentemente, anche la nuova aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata FGA Srl, ordinando la riammissione della ricorrente e la ripresa della procedura di gara dalla fase di valutazione delle domande di partecipazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza individua nell’errore sostanziale della stazione appaltante – aver condizionato l’esclusione della ricorrente a un vincolo paesaggistico inesistente – la ragione principale dell’illegittimità del provvedimento impugnato. La Soprintendenza ha ufficialmente smentito di aver richiesto l’utilizzo esclusivo di un determinato materiale (monostrato vulcanico) per le pavimentazioni, rivelando che la motivazione dell’esclusione si fondava su un travisamento dei fatti e su una lettura non corretta del disciplinare di gara. Il TAR, in applicazione della disciplina sulla tassatività delle cause di esclusione, ha ritenuto che il provvedimento di esclusione non fosse supportato da alcun presupposto valido e che la esclusione fosse dunque illegittima. Di conseguenza, anche la successiva riaggiudicazione della gara è risultata viziata, poiché è avvenuta in assenza di una corretta ammissione della ricorrente. Il Tribunale ha così ordinato la rinnovazione della fase di ammissione, salvaguardando il principio della massima partecipazione alle procedure di gara e la parità di trattamento. La natura formale della decisione (limitata ai vizi procedurali e non al merito delle offerte) ha giustificato la compensazione delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è stato richiamato per sottolineare il principio di tassatività delle cause di esclusione: la stazione appaltante non può introdurre motivi di esclusione ulteriori e diversi da quelli espressamente previsti dal Codice. Nel caso di specie, l’esclusione della ricorrente era fondata su un presunto contrasto con prescrizioni paesaggistiche inesistenti, quindi su una causa non prevista, determinando la nullità della clausola e l’illegittimità dell’esclusione.
L’articolo 94 è stato invocato tra i motivi di ricorso per censurare l’ammissione della controinteressata quale aggiudicataria nonostante gravi irregolarità fiscali e possibili profili di inaffidabilità derivanti da pendenze penali (cause di esclusione automatica). Tuttavia, la sentenza ha accolto il ricorso solo per il vizio formale relativo all’esclusione della ricorrente, senza entrare nel merito delle esclusioni automatiche ex art. 94.
Anche l’articolo 95 è stato richiamato nei motivi di ricorso per lamentare, nei confronti dell’aggiudicataria, l’omessa valutazione da parte della stazione appaltante di gravi infrazioni o illeciti professionali che avrebbero potuto integrare le cause di esclusione non automatica. Di fatto, la decisione del TAR non si è fondata su questi motivi, ma la loro rilevanza è stata comunque considerata nella ricostruzione della fase valutativa da rinnovare.
L’art. 96 è stato utilizzato nei motivi di ricorso laddove si contestava che l’aggiudicataria non avrebbe comunicato tempestivamente circostanze sopravvenute rilevanti per l’affidabilità professionale. Il TAR, tuttavia, ha deciso sulla base del vizio procedurale relativo all’illegittima esclusione della ricorrente, rimandando all’amministrazione la valutazione dei requisiti ai sensi dell’art. 96 nella nuova fase di ammissione.
L’articolo 99 è stato citato per censurare l’asserita superficialità della stazione appaltante nella verifica dei requisiti dell’aggiudicataria. Anche se la decisione definitiva non si è fondata su questo punto, il TAR ha annullato gli atti viziati ordinando una rinnovata valutazione anche dei requisiti, e dunque un nuovo accertamento ex art. 99.
L’articolo 104 è stato oggetto di diverse contestazioni nel ricorso (validità e modalità dell’avvalimento, possibilità di sostituzione dell’ausiliaria). La sentenza, tuttavia, non si è pronunciata su tali aspetti di merito, assorbiti dall’accoglimento del ricorso per il vizio procedurale sull’illegittima esclusione della ricorrente. La fase di rinnovazione dovrà comunque tener conto della corretta applicazione dell’istituto, secondo le regole del Codice.



