09/04/2026
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 94Art. 95Art. 100

Illegittimità dell’esclusione da una gara d’appalto per l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica: pronuncia del TAR Campania Salerno (Sez. II, 8 aprile 2026)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania, sezione di Salerno, ha annullato il provvedimento di esclusione di una ATI da una gara d’appalto pubblica, disposto dalla stazione appaltante ASIS Salerno Reti e Impianti Spa, per aver inserito il cronoprogramma nell’offerta tecnica. Il Tribunale ha ritenuto che il cronoprogramma rappresenti un elemento tecnico e organizzativo dell’offerta e non costituisca un’anticipazione dell’offerta economica o temporale. Pertanto, non si configura il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, e la relativa causa di esclusione applicata dalla stazione appaltante è illegittima, in quanto non espressamente prevista dal Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della separazione tra offerta tecnica e offerta economica nelle procedure di gara pubblica. Il TAR ha ricostruito la ratio del divieto di commistione, il cui scopo è tutelare la par condicio e la trasparenza, evitando che la commissione possa essere influenzata da elementi economici contenuti nella valutazione tecnica. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che il cronoprogramma – ossia la pianificazione temporale delle lavorazioni – rappresenta un elemento esclusivamente tecnico-organizzativo e, anche se indirettamente legato al tempo di esecuzione, non consente di ricostruire l’offerta economica complessiva. Il Collegio ha richiamato il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023) e di favor partecipationis, escludendo la legittimità dell’esclusione per motivazioni non espressamente e tassativamente previste dalla legge. La decisione tutela inoltre il principio del risultato (art. 1), perseguendo una selezione degli operatori effettivamente basata su criteri di qualità e competenza, secondo i principi di efficacia e concorrenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è richiamato per affermare che le procedure di gara devono essere orientate all’ottenimento del miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto di trasparenza e concorrenza. L’esclusione per mere irregolarità formali, non rilevanti ai fini dell’aggiudicazione, contrasta con questo principio, poiché ostacola la partecipazione meritevole e non contribuisce all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa.

Articolo 2

Il principio della fiducia anima l’interpretazione delle regole di gara, favorendo la buona fede tra amministrazione e operatori economici. Il TAR valorizza questo aspetto nel non criminalizzare soluzioni tecniche che non ledono la par condicio, rafforzando la ragionevolezza e la proporzionalità dell’azione amministrativa.

Articolo 10

L’articolo è centrale: stabilisce la tassatività delle cause di esclusione e la massima partecipazione alle gare. Il TAR sottolinea che la lex specialis o il disciplinare non possono introdurre cause di esclusione ulteriori o interpretare in modo estensivo quelle codicistiche, come appunto l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica, poiché ciò violerebbe la finalità della disposizione e il favor partecipationis.

Articolo 94

Pur non trattandosi di una delle ipotesi di esclusione automatica previste (attinenti a profili penali, antimafia, fiscali etc.), l’articolo è citato per chiarire che solo quanto tassativamente previsto dal codice può giustificare l’estromissione dalla gara. L’esclusione per commistione tra offerta tecnica ed economica non può avvenire sulla base di automatismi non previsti da questa norma.

Articolo 95

L’articolo disciplina le cause di esclusione non automatica e richiede un accertamento caso per caso, escludendo che si possa generalizzare una causa di esclusione per ogni difformità formale. In questo senso, il TAR esclude che l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica configuri una causa di esclusione non automatica: serve una valutazione concreta sul possibile pregiudizio alla gara e non un’applicazione meccanica del divieto.

Articolo 100

L’articolo viene richiamato per chiarire che i requisiti di ordine speciale (tecnico-professionali) devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto. La predisposizione del cronoprogramma rivela capacità organizzativa e tecnica, coerente con i requisiti previsti dalla normativa e valorizzata dai criteri premiali della gara stessa.

Articoli di riferimento