14/05/2026
Art. 50

Legittimità della revoca e nuova aggiudicazione nella gara per la manutenzione stradale del Comune di Pagani: rigetto delle censure di elusione del giudicato

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Campania – Salerno ha respinto il ricorso della DF Costruzioni S.r.l., che contestava la revoca della precedente procedura negoziata indetta dal Comune di Pagani per un accordo quadro sulla manutenzione stradale e la successiva aggiudicazione di una nuova procedura a un operatore diverso. Il TAR ha rilevato che la revoca era motivata da sopravvenute ragioni di pubblico interesse – in particolare da una nuova programmazione finanziaria che riduceva l’importo originario – e che la nuova gara aveva oggetto, importo e durata differenti rispetto alla precedente. Non è stata ravvisata alcuna elusione del giudicato: la sentenza precedente imponeva esclusivamente la prosecuzione della gara con un nuovo provvedimento, non necessariamente di aggiudicazione in favore della ricorrente. È stata inoltre riconosciuta la legittimità della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, poiché la ricorrente non risultava aggiudicataria definitiva. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i motivi aggiunti sono stati respinti.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha stabilito che il Comune di Pagani ha legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale di revocare la procedura originaria per la manutenzione stradale, motivando la decisione con la sopraggiunta indisponibilità di risorse finanziarie e una nuova programmazione degli interventi. Le motivazioni addotte dall'Amministrazione sono state ritenute congrue e sufficienti: la nuova procedura aveva caratteristiche concrete (oggetto, importo, durata, risorse finanziarie) realmente diverse rispetto a quella annullata. Non è risultata quindi alcuna intenzione di eludere il giudicato formatosi sulla precedente sentenza, che non obbligava a un’aggiudicazione in favore della ricorrente, ma solo alla rimozione della revoca per vizio procedurale e all’adozione di un nuovo provvedimento. Anche la mancata comunicazione preventiva del procedimento di revoca alla concorrente non viola la normativa amministrativa, in quanto la posizione di 'aggiudicatario' tutelata sorge solo dopo l’aggiudicazione definitiva. Non essendo stato di fatto più interesse ad affidare il precedente appalto e risultando già eseguita la statuizione giudiziale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e rigettato nei motivi aggiunti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 50

L’articolo 50 del d.lgs. n. 36/2023 è stato richiamato perché la procedura negoziata oggetto delle controversie, sia quella prima revocata sia quella successivamente aggiudicata ad altro operatore, era stata indetta proprio ai sensi di questa norma. L’articolo disciplina le modalità di affidamento nei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissando regole sulla selezione dei partecipanti e sulle procedure negoziate senza bando. Nella sentenza, il TAR ha valutato che entrambe le gare (quella originaria e quella di nuova indizione) rispettavano tali modalità procedurali. Inoltre, la motivazione della revoca (carenza di risorse e nuova programmazione) non ha violato la ratio dell’articolo 50, che lascia all’amministrazione un margine discrezionale sulla gestione delle procedure negoziate e delle esigenze di pubblico interesse sopravvenute.

Articoli di riferimento