Annullamento della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime da parte del Comune di Sapri per contrasto con il diritto UE e i principi concorrenziali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania (Sezione di Salerno) ha accolto il ricorso proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), annullando l'avviso pubblico del Comune di Sapri che disponeva la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo fino al 30 ottobre 2025. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione della AGCM ad agire contro atti amministrativi lesivi della concorrenza e ha affermato l'illegittimità delle proroghe automatiche generalizzate in quanto contrarie all'art. 12 della Direttiva Servizi (2006/123/CE) e ai principi di concorrenza e trasparenza dell'Unione Europea. Il TAR ha ribadito l'obbligo per le amministrazioni di indire gare pubbliche secondo procedure imparziali e trasparenti, dichiarando inefficaci tutte le proroghe automatiche anche alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, una prassi diffusa in Italia e oggetto di critica da parte della Commissione Europea e della giurisprudenza comunitaria. Il TAR ha determinato che tali proroghe violano l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE che impone, in caso di scarsità di risorse naturali, l'assegnazione delle concessioni tramite procedure selettive, imparziali e trasparenti, vietando rinnovi automatici. Il Collegio ha escluso che la pubblicazione locale delle domande di proroga, priva della garanzia di un vero confronto competitivo, possa sostituire una gara pubblica. La sentenza richiama inoltre il principio, ormai consolidato, per cui la normativa nazionale che introduce proroghe automatiche o vieta l'indizione delle gare deve essere disapplicata dagli stessi enti amministrativi, perché in contrasto con il diritto UE. L'AGCM risulta quindi legittimata a ricorrere anche per interessi pubblici generali e non solo per la rimozione di uno specifico atto lesivo. Il TAR ordina al Comune di adeguarsi, ribadendo che sono ammissibili solo proroghe tecniche e temporanee, strettamente collegate allo svolgimento di una gara effettivamente avviata.



