Annulllamento dell’esclusione di un RTI dalla gara d’appalto ASL Salerno per erronea applicazione dei requisiti di capacità tecnica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania, sede di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Bifolco & Co. s.r.l. - Tellus Ecology s.r.l. avverso il provvedimento di esclusione dalla gara per il servizio di recupero, trasporto e distruzione di carcasse di cinghiali. La stazione appaltante aveva escluso il RTI ritenendo che la mandante non avesse dimostrato il possesso, in quota parte, del requisito di capacità tecnica, richiesto dalla lex specialis in relazione alla quota di esecuzione. Il TAR ha invece stabilito che nei servizi e forniture - in assenza di una diversa previsione della lex specialis - è sufficiente che il requisito esperienziale sia posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, annullando l’esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione della disciplina vigente sui requisiti di partecipazione ai raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) nelle gare di appalto di servizi e forniture. La stazione appaltante aveva escluso il RTI in quanto la mandante non aveva attestato il possesso del requisito di capacità tecnica proporzionalmente alla quota di esecuzione prevista, richiamando il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione. Il TAR ha ribadito che tale principio trova applicazione solo negli appalti di lavori, mentre per servizi e forniture la prova del requisito tecnico può essere fornita anche dal solo raggruppamento nel suo insieme, come espressamente stabilito dalla lex specialis della gara. La stazione appaltante, richiedendo tale corrispondenza in assenza di una previsione specifica nel disciplinare, ha dunque violato il principio di legalità e l’articolo 68 del Codice degli Appalti. Di conseguenza, l’esclusione del RTI è risultata illegittima e deve essere annullata. La motivazione giuridica risiede nell’interpretazione conforme alla giurisprudenza consolidata e alla normativa, che valorizza la responsabilità solidale tra i membri del raggruppamento e la discrezionalità della stazione appaltante su modalità e distribuzione dei requisiti, fermo il rispetto della lex specialis.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 68 disciplina le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e la distribuzione dei requisiti tra i membri. Il TAR richiama questa norma per ribadire che, negli appalti di servizi e forniture, il principio di corrispondenza tra requisiti e quote di esecuzione non si applica automaticamente, salvo specifica previsione della lex specialis. Nel caso concreto, la lex specialis prevedeva che il requisito tecnico-professionale potesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, rendendo l’esclusione illegittima.
L’articolo 71 è richiamato perché la gara oggetto del ricorso è stata indetta tramite procedura aperta. È menzionato per qualificare il tipo di procedura seguita, ma non ha inciso direttamente sulla decisione di merito relativa ai requisiti di partecipazione.
L’articolo 100 individua i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) per la partecipazione alle gare pubbliche. La controversia nasce dal diverso modo di ripartire tali requisiti tra i membri del raggruppamento. Il TAR chiarisce che, per la tipologia di appalto in questione, il requisito tecnico-professionale può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme, salvo diversa prescrizione nella lex specialis.
L’articolo 101 regola il soccorso istruttorio, cioè la possibilità per le imprese di integrare documentazione carente su richiesta della stazione appaltante. In questo caso, il soccorso istruttorio fu attivato per richiedere la dichiarazione mancante sul requisito tecnico della mandante. Tuttavia, il TAR afferma che anche in mancanza di tale dichiarazione da parte della mandante, non doveva disporsi l’esclusione, poiché il requisito era dimostrato dal raggruppamento e non era richiesto individualmente dalla lex specialis.



