15/10/2025

Affidamento servizio mensa scolastica: valutazione di gravi illeciti professionali e obbligo motivazionale nell’ammissione delle imprese alla gara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Salerno ha respinto il ricorso principale presentato dalla seconda classificata (Gusto e Co.) contro l'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica alla concorrente (New Food), ritenendo infondate le censure di violazione degli obblighi dichiarativi sugli illeciti professionali. È stato invece parzialmente accolto il ricorso incidentale di New Food, in quanto anche Gusto e Co. aveva omesso dichiarazioni su analoghe vicende rilevanti ai fini dell’affidabilità professionale. Il giudice ha ritenuto che, alla luce della corretta esecuzione del precedente appalto da parte di New Food e delle giustificazioni fornite, non fosse necessario motivare puntualmente l’ammissione dell’impresa. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione dell’obbligo, per le imprese partecipanti a una gara pubblica, di dichiarare nell’ambito del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) tutte le vicende potenzialmente rilevanti come gravi illeciti professionali. Gusto e Co. aveva contestato l’ammissione di New Food per non aver dichiarato alcuni fatti, ma il TAR ha accertato che tali eventi erano stati comunque rappresentati alla stazione appaltante tramite dichiarazione allegata e che la loro rilevanza era stata superata da successive decisioni o dalla corretta esecuzione dell’appalto. Il TAR ha anche rilevato come la stessa Gusto e Co. avesse omesso di dichiarare un proprio precedente contrattuale critico, giungendo così all’inammissibilità/infondatezza delle censure. Sottolineando la discrezionalità della stazione appaltante nel valutare l’affidabilità degli operatori economici e ribadendo la regola, ormai consolidata, secondo cui solo l’esclusione deve essere specificamente motivata (mentre per l’ammissione può bastare una motivazione implicita), il TAR ha respinto il ricorso principale, accogliendo nei termini il ricorso incidentale.