16/10/2025
Art. 1Art. 2Art. 5Art. 17Art. 18Art. 50Art. 106Art. 108Art. 120Art. 121Art. 122

Dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso contro la revoca dell’aggiudicazione in gara pubblica. La controversia spetta al giudice ordinario

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania - Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Consorzio Genea contro la revoca dell’aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro. Il Tribunale ha riconosciuto che la revoca, avvenuta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, è stata motivata da presunto inadempimento dell’aggiudicatario, così da configurarsi come un recesso dalle trattative e non come esercizio di un potere autoritativo. Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo, rendendo il ricorso al TAR inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio che, nelle gare pubbliche, la fase successiva all’aggiudicazione definitiva ma precedente la stipula del contratto può appartenere alla sfera privatistica, specie se la revoca dell’aggiudicazione si basa su presunti inadempimenti e motivazioni afferenti al rapporto negoziale tra le parti, non a una valutazione dell’interesse pubblico in senso stretto. Il TAR richiama la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui tali controversie attengono a diritti soggettivi propri del diritto civile e vanno devolute alla giurisdizione ordinaria. In questo caso, il Consorzio di Bonifica ha agito secondo un potere privatistico di recesso dalle trattative (dato il mancato rispetto di obbligazioni e tempi esecutivi da parte del Consorzio Genea) e non ha esercitato un potere autoritativo di autotutela. Pertanto, il giudice amministrativo si riconosce privo di competenza a conoscere la controversia sulla revoca dell’aggiudicazione e sulle questioni accessorie (come l’incameramento della cauzione), lasciando salva la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice civile entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Richiamato tra i motivi di ricorso per evidenziare la presunta violazione dei principi generali dell’azione amministrativa (risultato, efficienza, trasparenza) da parte della stazione appaltante nella gestione della gara e della revoca. Tuttavia, la sentenza ritiene che il nucleo della controversia sia negoziale e non di mero interesse pubblico.

Articolo 2

Invocato dal ricorrente per contestare la rottura del rapporto di fiducia e la violazione delle regole di correttezza della procedura. Il TAR, però, non entra nel merito perché la questione va attratta nella sfera privatistica di rapporti tra le parti.

Articolo 5

Il Consorzio Genea lo richiama per argomentare che la stazione appaltante avrebbe dovuto agire con buona fede e tutela dell’affidamento anche dopo l’aggiudicazione. La sentenza ribadisce che questi principi devono essere fatti valere nell’ambito di un giudizio ordinario, trattandosi di rapporti di natura privatistica dopo l’aggiudicazione.

Articolo 17

Cita le fasi della procedura di affidamento, incluse l’esecuzione anticipata e l’avvio dei lavori in caso d’urgenza prima della stipula contrattuale. Il TAR sottolinea che in questo caso, dopo l’aggiudicazione e in presenza di esecuzione anticipata, il rapporto è già entrato nella fase negoziale privatistica.

Articolo 18

Richiamato per le regole relative alla stipulazione del contratto. Il TAR evidenzia che la revoca è intervenuta prima della stipula, ma dopo l’aggiudicazione e la consegna d’urgenza dei lavori, configurando un recesso dalle trattative piuttosto che un esercizio di potere autoritativo.

Articolo 50

Menziato nel ricorso per le procedure applicabili all’affidamento sotto soglia e all’esecuzione d’urgenza. Nella sentenza, serve a chiarire che la consegna anticipata non trasforma la controversia in questione pubblicistica se la revoca attiene a presunti inadempimenti negoziali.

Articolo 106

Invocato rispetto alla sorte della garanzia provvisoria; la sentenza richiama la prevalente giurisprudenza secondo cui le controversie sull’incameramento della cauzione sono di competenza del giudice ordinario, in quanto incidenti sul rapporto contrattuale tra amministrazione e impresa.

Articolo 108

Richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione e alle valutazioni sull’offerta e ai successivi rapporti. La sentenza riconosce che queste tematiche rientrano nelle fasi precedenti, ma qui la controversia è ormai spostata sul piano esecutivo e privatistico.

Articolo 120

Cita le possibili varianti e modifiche contrattuali in corso di esecuzione. Il TAR conferma che, quando il dissenso verte sulla possibilità o meno di modificare/variare la prestazione dopo l’aggiudicazione, ma senza provvedimenti autoritativi, la lite è civile e non amministrativa.

Articolo 121

Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell’esecuzione dei lavori per cause non imputabili. La sentenza afferma che la valutazione di tali aspetti rientra nel giudizio civile, trattandosi di inadempimenti contrattuali e non di esercizio di poteri autoritativi.

Articolo 122

E’ il fulcro della motivazione della revoca adottata dalla stazione appaltante e del provvedimento impugnato: disciplina la risoluzione per inadempimento o ritardi. Il TAR precisa che, benché l’Amministrazione abbia usato il termine ‘revoca’, il contenuto del provvedimento corrisponde a una fattispecie di recesso/risoluzione per inadempimento, che va devoluta al giudice civile.

Articoli di riferimento