Illegittimità dell'esclusione per anomalia dell'offerta nella gara per il servizio di asilo nido comunale a Roccapiemonte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania, sede di Salerno, ha accolto il ricorso della Sirio Società Cooperativa Sociale, annullando l’esclusione della stessa dalla procedura di gara e la successiva aggiudicazione del servizio di asilo nido comunale in favore della controinteressata. L’esclusione era stata motivata dall’anomalia dell’offerta ritenuta dalla stazione appaltante non sufficientemente giustificata su alcune voci di costo. Il TAR ha ritenuto che la valutazione di anomalia fosse illegittima per difetto di motivazione e per mancata valutazione globale della sostenibilità dell’offerta. Tuttavia, vista l’esecuzione quasi completa del servizio da parte dell’aggiudicatario, non è stato disposto il subentro della ricorrente, che potrà comunque agire per il risarcimento del danno.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che nel caso in esame la stazione appaltante ha esercitato correttamente il potere di procedere alla verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 36/2023 e della lex specialis, ma la motivazione dell’esclusione è risultata carente: la stazione si è soffermata su singole voci di costo senza un’analisi globale dell’offerta e del suo equilibrio economico-aziendale. Secondo il TAR, la giurisprudenza richiede che il giudizio di anomalia debba essere motivato con particolare approfondimento e che la valutazione debba essere sintetica e globale. Non avendo la stazione appaltante dimostrato in modo chiaro e circostanziato l’insostenibilità economica dell’offerta, la relativa esclusione si configura come illegittima. Poiché il servizio era stato già quasi interamente eseguito dalla controinteressata in via d’urgenza, il TAR non ha ritenuto opportuno disporre il subentro contrattuale della ricorrente, ma ha lasciato aperta la possibilità di azione risarcitoria per equivalente in capo alla stessa.



