Risarcimento per mancata aggiudicazione dopo annullamento di gara PNRR: criteri, limiti e onere della prova
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania-Salerno ha respinto il ricorso del Consorzio Stabile Campania che chiedeva il risarcimento per equivalente per la mancata aggiudicazione di un appalto PNRR (sostituzione edilizia della Scuola di Cervinara), dopo che la precedente aggiudicazione a Kikai s.r.l. era stata annullata dal Consiglio di Stato per vizi procedurali. La domanda di risarcimento è stata respinta perché, pur essendo stata accertata l’illegittimità dell’aggiudicazione, il Consorzio non ha dimostrato di avere diritto certo all’aggiudicazione e di aver subito un danno concreto e specifico (lucro cessante, danno curriculare), né la perdita delle qualifiche necessarie a partecipare a gare analoghe. Le spese di gara non sono ristorabili in assenza di violazione della buona fede precontrattuale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza spiega che, in caso di annullamento di un’aggiudicazione di gara d’appalto (anche se finanziata con fondi PNRR), la tutela del concorrente che ritiene di essere stato illegittimamente escluso si può tradurre nel risarcimento per equivalente solo se il ricorrente dimostra tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria: la certezza che, in assenza dell’illecito, sarebbe stato aggiudicatario (danno-evento); la prova effettiva e specifica del danno subito (lucro cessante e danno curriculare); e la sussistenza del nesso causale. Nel caso concreto, il Consorzio non ha dato prova di questi elementi: la sentenza di annullamento dell'aggiudicazione non ha accertato che il Consorzio sarebbe sicuramente risultato vincitore, ma si è limitata a rilevare vizi procedurali nella gara. Inoltre, non è stato dimostrato che il Consorzio abbia perduto qualificazioni SOA o concrete opportunità future. Alla luce di ciò, il semplice annullamento dell’aggiudicazione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. Le spese di gara e le spese per le azioni legali non sono rimborsabili se non ricorre una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante (ovvero una violazione del principio di buona fede nelle trattative preparatorie). È stato quindi respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 5 del D.Lgs. 36/2023 viene richiamato a proposito della responsabilità e della tutela dell’affidamento nel contesto delle gare d’appalto. La sentenza ribadisce che la responsabilità della stazione appaltante è, in linea di principio, di tipo obiettivo-compensativo in caso di aggiudicazione illegittima, ma l’operatore escluso deve provare il danno effettivo subito. La tutela dell’affidamento e la buona fede amministrativa sono rilevanti: tuttavia, in mancanza di violazione della buona fede precontrattuale, le spese sostenute per la partecipazione alla gara non sono risarcibili come danno emergente. La sentenza cita questi principi per escludere la risarcibilità delle spese di gara e per chiarire che il ristoro economico è limitato ai soli pregiudizi effettivi e provati.



