Affidamento in house del servizio di manutenzione e ripristino stradale nella Provincia di Salerno: legittimità e limiti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da Sicurezza e Ambiente s.p.a. contro la Provincia di Salerno e Arechi Multiservice s.p.a. in relazione all'affidamento diretto in house dei servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e ripristino post-incidente sulle strade provinciali. La ricorrente contestava violazioni in materia di motivazione dell'affidamento, requisiti soggettivi (iscrizione all'albo gestori ambientali), illegittimità del subaffidamento, carenza di istruttoria e violazione dei principi di rotazione e congruità economica. Il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione abbia sufficientemente motivato le scelte adottate, che il modello organizzativo non viola la normativa sugli affidamenti in house, che la mancanza di iscrizione all'albo non rileva per l'attività di mero coordinamento, e che il subaffidamento "a valle" da parte della società in house deve comunque rispettare i principi dell'evidenza pubblica. Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla verifica della correttezza procedurale e sostanziale dell'affidamento in house alla società Arechi Multiservice. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della scelta amministrativa in quanto ben motivata rispetto alle esigenze pubbliche di efficienza, economicità e mantenimento delle professionalità interne, come richiesto dall'art. 7 del Codice dei contratti pubblici. Si ribadisce che il servizio di ripristino post-incidente, seppur remunerato tramite indennizzi terzi e non direttamente dall'Ente, rientra comunque nella disciplina del Codice. Non risulta violato il principio di rotazione, essendo applicabile solo sotto soglia; non emergono vizi istruttori o motivazionali, poiché la pluralità di servizi affidati è giustificata dalla loro complementarità rispetto all'obiettivo unitario della sicurezza e fruibilità della rete stradale. Quanto al subaffidamento, il TAR chiarisce che la società in house può coordinare operatori terzi, ma deve rispettare, nell'affidamento "a valle", le regole dell'evidenza pubblica. Non vi è obbligo assoluto di esecuzione diretta e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali è richiesta solo per chi materialmente effettua la gestione rifiuti, non per la società che svolge funzioni di coordinamento. Il ricorso viene dunque integralmente respinto per infondatezza, con compensazione delle spese.



