22/08/2025

Competenza sulla decadenza dall’aggiudicazione immobiliare: giurisdizione del giudice ordinario e natura civilistica del rapporto post-aggiudicazione

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Campania – Salerno dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al ricorso presentato contro la decadenza dall’aggiudicazione di un immobile comunale, stabilendo che la controversia dev’essere trattata dal giudice ordinario. Il TAR rileva che, una volta conclusa la procedura di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva, i successivi rapporti tra aggiudicatario e amministrazione seguono regole di diritto privato e, pertanto, le controversie su decadenza e incameramento della cauzione prima della stipula del contratto rientrano nella giurisdizione ordinaria.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha analizzato la natura della controversia, riscontrando che la domanda della ricorrente attiene alla fase successiva all’aggiudicazione definitiva, ovvero a un rapporto già instaurato tra amministrazione e privato che non implica l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma un agire su un piano paritetico secondo regole civilistiche. Il rifiuto di stipulare il contratto, la decadenza e l’incameramento della cauzione sono condotte e rimedi propri degli obblighi precontrattuali e negoziali che chiunque potrebbe invocare in un’ordinaria lite tra privati. Il TAR, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha ribadito che dopo l’aggiudicazione definitiva la pubblica amministrazione perde la sua posizione di supremazia e la controversia verte su diritti soggettivi, attribuendo così la competenza al giudice ordinario. La circostanza che la decadenza sia giustificata dall’interesse pubblico, secondo il TAR, non basta a ridare natura pubblicistica al provvedimento, se la motivazione sottesa è una contestazione privatistica di inadempimento. Pertanto, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.