Annullamento del bando di gara per servizi di igiene urbana per violazioni nelle clausole su requisiti tecnici e avvalimento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da due imprese contro il bando di gara indetto dal Comune di San Marzano sul Sarno tramite la Centrale Unica di Committenza per il servizio di igiene urbana. Il ricorso ha evidenziato clausole illegittime nel disciplinare di gara, in particolare riguardo ai requisiti tecnici richiesti e all'interpretazione restrittiva delle norme sull'avvalimento, con conseguente limitazione ingiustificata della concorrenza. Di conseguenza, sono stati annullati il bando di gara, il disciplinare e tutti gli atti connessi.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha ritenuto fondati due motivi principali di impugnazione. Primo, la clausola che limitava il periodo di riferimento per il possesso dei requisiti tecnici a un triennio non immediatamente precedente la gara (2021-2023) è stata giudicata illegittima perché la normativa vigente consente di acquisire detti requisiti entro un arco temporale decennale, e imporre un periodo più stretto e non aggiornato è irragionevole e restrittivo della concorrenza. Secondo, la limitazione secondo cui l’avvalimento dei requisiti tecnici professionali fosse ammesso solo se l’operatore ausiliario eseguisse direttamente la prestazione, trasformando l’avvalimento in subappalto necessario, è stata considerata contraria alla normativa, poiché tale obbligo riguarda solo i requisiti di autorizzazione o abilitazione, non i requisiti di esperienza tecnica. La sentenza ha inoltre rigettato motivi concernenti la valutazione di punteggi e criteri ambientali per difetto di interesse, in quanto si riferivano a parti non esclusorie del bando. Nel complesso, la sentenza sottolinea il principio di tutela della concorrenza e l’interpretazione conforme alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, invalidando le clausole restrittive e ribadendo la legittima portata delle norme sull’avvalimento.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 104 è stato decisivo per la valutazione della legittimità delle clausole relative all’avvalimento. Il Tribunale ha interpretato il comma 3 del suddetto articolo nel senso che l’obbligo di eseguire direttamente la prestazione da parte dell’impresa ausiliaria (con conseguente subappalto necessario) si applica solo ai casi in cui il requisito è una autorizzazione o titolo di abilitazione. Nel caso di specie, tale obbligo non poteva essere esteso ai requisiti di esperienza tecnica, quindi la clausola del disciplinare che imponeva il subappalto necessario per l’avvalimento è stata giudicata illegittima.



