24/10/2025
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 5Art. 18Art. 90Art. 94Art. 95Art. 97Art. 98Art. 99Art. 105Art. 108

Annullamento parziale della graduatoria per difetto di istruttoria sulla valutazione di certificazione equivalente in gara d’appalto per impianti fotovoltaici (TAR Campania, Salerno, sent. 2025)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania, sede di Salerno, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla SEA Srl contro l’aggiudicazione della gara per la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore di Progress Impianti Group Srl. La contestazione principale ha riguardato il mancato riconoscimento del punteggio massimo per il possesso di certificazioni di qualità, in particolare la mancata valutazione dell’equivalenza tra la certificazione ISO 45001 (posseduta dalla ricorrente) e la ISO 45004 erroneamente richiesta dalla lex specialis come certificabile. Il Tribunale ha rilevato un difetto di istruttoria da parte della commissione di gara che non ha verificato la possibile equivalenza, annullando così la graduatoria e gli atti connessi limitatamente a questo aspetto. È stato invece respinto il motivo relativo alle presunte violazioni fiscali dell’aggiudicataria per inesistenza delle gravi violazioni previste dal Codice degli Appalti. Non sono state accolte né la richiesta di riformulazione della graduatoria, né la domanda risarcitoria o di subentro. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su due aspetti principali. Primo, la ricorrente lamentava di essere stata penalizzata in sede di attribuzione del punteggio tecnico in quanto la lex specialis della gara richiedeva, tra le certificazioni di qualità, la ISO 45004, che tuttavia non è una certificazione ma una linea guida non certificabile. La ricorrente possedeva invece la ISO 45001. La commissione di gara non ha attribuito il punteggio massimo (10 punti) ma solo 6, non valutando l’equivalenza tra le due norme. Il TAR, richiamando il principio di equivalenza espresso dagli articoli 79, 105 e relativi allegati del Codice degli Appalti, ha affermato che la commissione avrebbe dovuto motivare ed effettuare una valutazione specifica sull’equivalenza delle due certificazioni, anche in assenza di espressi richiami nella lex specialis, in quanto ciò è imposto dai principi di concorrenza, par condicio e apertura del mercato. L’omissione di tale istruttoria ha comportato l’illegittimità della graduatoria e dei punteggi attribuiti sulla voce contestata. Secondo, il TAR ha respinto la doglianza relativa alla presunta esclusione dell’aggiudicataria per violazioni fiscali, rilevando che l’entità del debito fiscale dichiarato era inferiore al 10% del valore dell’appalto e quindi non integrava ipotesi di esclusione automatica o non automatica ex artt. 94 e 95 del Codice. Il ricorso è stato accolto solo nella parte riguardante il difetto di istruttoria, con conseguente annullamento della graduatoria e degli atti connessi, ordinando la rinnovazione della valutazione con corretta applicazione del principio di equivalenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

È stato richiamato per evidenziare che l’azione amministrativa nelle gare pubbliche deve essere orientata al risultato, assicurando concorrenza, trasparenza, correttezza ed imparzialità. Nella sentenza, il TAR ribadisce che la commissione era tenuta a perseguire il risultato migliore per l’interesse pubblico, anche attraverso la valutazione di equivalenza delle certificazioni.

Articolo 2

Invocato dalla ricorrente per dedurre la violazione del principio di fiducia nei confronti dell’Amministrazione e della commissione di gara. Il TAR ha osservato che l’obbligo di dichiarazione e trasparenza sulle situazioni fiscali gravava sull’operatore economico, ma in concreto non sono state violate le regole di fiducia.

Articolo 3

Richiamato per sostenere che la lex specialis e le valutazioni di gara devono agevolare l’accesso al mercato degli operatori economici e garantire concorrenza e non discriminazione. La mancata valutazione di equivalenza tra le certificazioni avrebbe potuto costituire ostacolo all’apertura del mercato.

Articolo 5

Invocato per la buona fede e la tutela dell’affidamento delle parti in gara. Il TAR lo richiama nel valutare la responsabilità nella corretta applicazione delle regole di gara e nelle aspettative dei partecipanti circa l’assegnazione del punteggio tecnico.

Articolo 18

Richiamato incidentalmente in relazione alla revoca della precedente aggiudicazione a un altro partecipante (Genea Consorzio Stabile) per mancata stipula contrattuale; serve a dettagliare come la mancanza di documentazione prevista può comportare perdita dell’aggiudicazione.

Articolo 90

È stato invocato per lamentare vizi nelle comunicazioni di aggiudicazione alla ricorrente. Il TAR ha esaminato la tempistica e la correttezza nella comunicazione degli esiti di gara, ai fini del rispetto delle regole di trasparenza e di difesa.

Articolo 94

Applicato nella parte della sentenza relativa all’esclusione automatica dalla gara per violazioni tributarie. Il TAR ha escluso tale ipotesi poiché la violazione dichiarata dall’aggiudicataria era inferiore al 10% del valore dell’appalto e non costituiva elemento di esclusione.

Articolo 95

Applicato per l’ipotesi della possibile esclusione non automatica dell’aggiudicataria per violazioni fiscali non definitivamente accertate. Anche qui il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti di legge, condividendo la valutazione della stazione appaltante.

Articolo 97

Richiamato nel ricorso tra i vizi ipotizzati, ma nella motivazione della sentenza non risulta inciso direttamente poiché le censure principali si sono concentrate su altri temi.

Articolo 98

Analogamente all’art. 97, citato tra gli articoli a presidio della regolare condotta degli operatori economici, ma non direttamente determinante nella motivazione del giudizio.

Articolo 99

Invocato a garanzia del corretto accertamento e verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante. La valutazione della commissione doveva, secondo il TAR, fondarsi su un’istruttoria approfondita e motivata, specie nel caso della (non) certificabilità della ISO 45004.

Articolo 105

Determinante nella decisione, in quanto disciplina l’utilizzo e la valutazione di rapporti di prova e certificazioni, imponendo alle stazioni appaltanti di accettare mezzi di prova equivalenti e di motivare la loro valutazione. Il TAR rimprovera alla commissione di non aver applicato correttamente questo principio valutando la possibile equivalenza tra ISO 45001 e ISO 45004.

Articolo 108

Richiamato a supporto del principio secondo cui i criteri di valutazione delle offerte devono essere predeterminati e applicati in modo trasparente e corretto. Nel caso di specie, il TAR ha censurato l’erronea qualificazione di una linea guida (ISO 45004) come certificazione e la mancata attribuzione del relativo punteggio nel rispetto dei criteri dichiarati.

Articoli di riferimento