Gara per concessioni demaniali marittime: legittimità delle aggiudicazioni e limiti all'esclusione per unicità del centro decisionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania – Salerno ha respinto il ricorso principale della società DA.CO. contro l’aggiudicazione del lotto n. 14 delle concessioni demaniali marittime in favore della MEGAV s.r.l. e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da MEGAV. La DA.CO. lamentava la presenza di un unico centro decisionale tra MEGAV e Buonocore (aggiudicataria di altro lotto), nonché vari vizi nella partecipazione della MEGAV. Il Tribunale, esaminando la normativa e la lex specialis, ha ritenuto infondate le censure: il Comune ha correttamente applicato i criteri di aggiudicazione e la disciplina sui vincoli di partecipazione e aggiudicazione, escludendo che le irregolarità ipotizzate potessero determinare l’esclusione della MEGAV. Sono stati inoltre respinti i motivi aggiunti di DA.CO. relativi alla mancata stipula del contratto nei termini e alla richiesta di subentro. Compensate le spese per la complessità della causa.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si focalizza sulla disciplina della suddivisione in lotti, sul principio di concorrenza e sulla necessità o meno di applicare il vincolo di aggiudicazione in senso sostanziale (unicità del centro decisionale) per evitare concentrazioni. Il Tribunale, richiamando la legge e la giurisprudenza, chiarisce che la partecipazione di società collegate a lotti diversi non integra di per sé una causa di esclusione automatica se le offerte non riguardano il medesimo lotto. La lex specialis prevedeva chiaramente la possibilità di presentare offerta per un solo lotto, e il Comune ha dato seguito a tale previsione prendendo in considerazione, in caso di centro decisionale unico, solo la prima offerta presentata tra le società collegate (Megav e Buonocore). La DA.CO. non ha provato circostanze che avrebbero reso MEGAV esclusa per altre cause (concordato preventivo, irregolarità documentale o incongruenze del piano economico-finanziario). Sulla mancata tempestiva stipula del contratto, la sentenza spiega che il ritardo era giustificato dalla pendenza del contenzioso e che MEGAV aveva regolarmente prodotto la fideiussione e il PEF asseverato. L’amministrazione non era dunque obbligata a revocare l’aggiudicazione né a interpellare la seconda classificata. Di conseguenza, anche la domanda di subentro e risarcimento della DA.CO. è stata respinta. Il ricorso incidentale di MEGAV è stato dichiarato improcedibile poiché respinto quello principale. Le spese sono state compensate.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è evocato per ribadire che né la stazione appaltante né gli operatori economici possono invocare l’affidamento su comportamenti manifestamente contrari alla legge o alla lex specialis, ma anche che le azioni e decisioni vanno valutate secondo ragionevolezza, specie nel caso di errori formali come quello sulla procedura concorsuale della MEGAV (ritenuto mera svista e non motivo di esclusione).
L'articolo 18 regola la stipula del contratto, i termini e le sospensioni dovute a ricorsi. Il Tribunale evidenzia che, avendo DA.CO. presentato ricorso con domanda cautelare, la sospensione della stipula era legittima fino alla chiusura della fase cautelare, e che la MEGAV aveva rispettato gli oneri contrattuali dopo la riammissione, escludendo così l’obbligo per il Comune di revocare l’aggiudicazione o scorrere la graduatoria.
L’articolo 58 disciplina la suddivisione in lotti e le limitazioni di aggiudicazione. Il giudice evidenzia che la lex specialis e le motivazioni addotte dal Comune risultano coerenti con l’obiettivo di favorire la partecipazione di PMI e la concorrenza, e che la limitazione sostanziale (non solo formale) del vincolo di aggiudicazione è correttamente applicata per evitare elusioni tramite società collegate.
L’articolo è richiamato solo per inquadrare la procedura come 'aperta', in cui qualunque operatore economico poteva partecipare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Disciplina cause di esclusione automatica. La ricorrente evocava la potenziale esclusione di MEGAV per false dichiarazioni, irregolarità o procedura concorsuale, ma il Tribunale ha accertato che non ne ricorreva alcuna, né per sentenze, né per procedure concorsuali effettive né per violazioni effettive.
Richiamato riguardo all’esclusione non automatica per offerte riferibili a un unico centro decisionale. Il TAR segue la più recente giurisprudenza ed esclude che la situazione di controllo tra MEGAV e Buonocore giustificasse l’esclusione nel caso di lotti diversi, salvo che per l’applicazione del vincolo di aggiudicazione (che limita l’attribuzione di più lotti, ma non la partecipazione).
Viene menzionato per le verifiche dei requisiti degli operatori economici. Il TAR ha riscontrato che le verifiche sui requisiti dichiarati e sulla regolarità delle offerte della MEGAV erano corrette e che non sussistevano carenze tali da giustificare l’esclusione.
Evocato a proposito del contratto di avvalimento stipulato dalla DA.CO. con impresa ausiliaria, ma la questione viene dichiarata improcedibile perché il ricorso incidentale di MEGAV non è stato esaminato, essendo infondato il ricorso principale di DA.CO.
L’articolo disciplina i criteri di aggiudicazione: la procedura ha fatto corretto ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito dalla lex specialis e dal bando di gara.
Riguarda la costituzione della garanzia definitiva. Il TAR accerta che MEGAV ha regolarmente prestato la garanzia fideiussoria necessaria per la stipula del contratto, escludendo la decadenza dall’affidamento.
Disciplina le ipotesi di subentro in caso di impedimento dell’originario aggiudicatario. Il TAR spiega che non ricorrevano i presupposti per interpellare la seconda classificata poiché non vi è stata né decadenza né risoluzione del contratto a danno della MEGAV.



