Gara per Concessioni Demaniali Marittime: Rigetto del Ricorso contro l’Aggiudicazione e il Diniego di Subentro del Secondo Classificato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania, Sezione Salerno, ha respinto il ricorso della società Stella Maris S.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto n. 6 delle concessioni demaniali marittime del Comune di Maiori alla ditta D’Auria Andrea. La ricorrente lamentava vizi di valutazione nelle offerte e chiedeva il subentro per presunta decadenza dell’aggiudicatario, nonché l’illegittimità del silenzio del Comune sulla sua istanza. Il Tribunale ha ritenuto infondate tali doglianze sia sul piano della valutazione tecnico-economica che sul piano procedurale, non ravvisando obblighi vincolati di revoca dell’aggiudicazione o violazioni delle tempistiche e formalità previste dagli atti di gara e dal Codice degli Appalti. Compensate le spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due profili principali: la legittimità dell’aggiudicazione della concessione e la richiesta di subentro da parte della seconda classificata a causa di presunte omissioni dell’aggiudicatario nella stipula del contratto. Sul primo profilo, il Tribunale respinge le censure sull’operato della commissione, ritenendo che la valutazione delle offerte, specie quelle tecniche ed economiche, sia caratterizzata da un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità o travisamento, qui non riscontrati. Il giudizio sulle offerte, sia per quanto concerne le voci di spesa che le migliorie tecniche, è stato ritenuto regolare e suffragato dai documenti di gara. Sul secondo profilo, il TAR ha escluso che vi fosse un obbligo per il Comune di revocare l’aggiudicazione per presunte inadempienze dell’aggiudicatario, essendo i termini per la stipula del contratto sospesi a causa del contenzioso instaurato dalla ricorrente stessa. Non si sono verificate le condizioni di decadenza automatica previste dal Codice degli Appalti (art. 117) né la decadenza ai fini dello ‘scorrimento’ della graduatoria (art. 124). È stato inoltre rilevato che la documentazione richiesta dalla ricorrente era divenuta disponibile solo dopo l’istanza di accesso e che parte di essa era già stata depositata in giudizio. In conclusione, sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, non riscontrandosi illegittimità negli atti della stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato per stabilire il termine ordinario e le eccezioni per la stipula del contratto dopo l’aggiudicazione (60 giorni, fatti salvi sospensioni per ricorsi cautelari). Il TAR ha correttamente computato la sospensione del termine per la stipula dovuta al contenzioso, concludendo che alla data della diffida della ricorrente il termine stesso non era scaduto e, quindi, non sussistevano i presupposti per una revoca automatica dell’aggiudicazione.
Il giudice ha applicato l’articolo 117 per verificare la presenza della garanzia definitiva da parte dell’aggiudicatario. Dalla documentazione contrattuale è risultato che la polizza fideiussoria definitiva era stata regolarmente prestata, escludendo così la decadenza automatica dell’affidamento per inadempimento prevista dallo stesso articolo.
La norma viene richiamata dalla ricorrente per sostenere il diritto allo ‘scorrimento’ della graduatoria e subentro in caso di impedimento dell’aggiudicatario. Il TAR chiarisce che, nel caso concreto, non si sono realizzate le condizioni di decadenza o impedimento che avrebbero reso obbligatorio per l’amministrazione interpallare il secondo classificato. L’aggiudicatario aveva adempiuto, e l’amministrazione non era tenuta allo scorrimento.



