27/11/2024
Art. 95

Rigetto del ricorso per esclusione da gara per collegamento sostanziale tra concorrenti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato il ricorso di M&D Impresa Stradale s.r.l. contro la sua esclusione dalla procedura di gara indetta dal Comune di Taurasi per lavori di risanamento idrogeologico, nonché i successivi motivi aggiunti contro l'aggiudicazione in favore della Sinisgalli Costruzioni s.r.l. L'esclusione è stata confermata in quanto sussistono gravi, precisi e concordanti indizi di un unico centro decisionale tra la ricorrente e il Consorzio AICO, elemento che compromette la genuinità della competizione nella gara pubblica.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull'applicazione della disciplina relativa all'esclusione facoltativa prevista dall'articolo 95 del nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare sulla causa di esclusione prevista per la presenza di un unico centro decisionale tra concorrenti, il cosiddetto collegamento sostanziale vietato. Il Collegio ha sottolineato che non è necessario provare l'effettivo condizionamento anticoncorrenziale delle offerte, ma è sufficiente dimostrare la presenza di indici presuntivi gravi e concreti che evidenzino un collegamento strutturale significativo tra operatori economici partecipanti. Nel caso concreto, il legale rappresentante comune legava formalmente M&D s.r.l. e il Consorzio AICO, configurando così un unico centro decisionale. Il contraddittorio non ha smentito tale quadro, e la motivazione del provvedimento di esclusione è ritenuta adeguata e sufficiente. Pertanto, è stata esclusa la fondatezza del motivo di ricorso che lamentava difetto di motivazione e violazioni procedurali. Le altre eccezioni giurisdizionali preliminari sono state dichiarate superate dall’esito negativo sul merito. Infine, è stato respinto anche il motivo aggiuntivo relativo alla natura negoziata della gara, dal momento che la procedura scelta non esclude intrinsecamente la possibilità di alterazioni concorrenziali dovute al collegamento tra concorrenti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 95

L'articolo 95 è stato applicato per giustificare l'esclusione facoltativa dell'operatore economico M&D s.r.l. dalla procedura di gara, a causa della presenza di un collegamento sostanziale con un altro concorrente (Consorzio AICO) che configurava un unico centro decisionale. La sentenza ha confermato che la stazione appaltante ha correttamente valutato gli indizi presuntivi di tale collegamento, tutelando il principio di genuinità della competizione nella procedura d'appalto.

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