27/11/2025
Art. 1Art. 4Art. 71Art. 100Art. 101Art. 107Art. 108Art. 119

Annullamento dell'aggiudicazione per illegittima ammissione tramite soccorso istruttorio in materia di subappalto necessario e carenza di qualificazione SOA

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania, Salerno, ha annullato l’aggiudicazione disposta dal Comune di Salerno per i lavori di riqualificazione del centro agroalimentare, accogliendo il ricorso della ditta Termo Ve.Gi. S.r.l. La gara era stata aggiudicata a un RTI privo delle necessarie qualificazioni SOA per alcune categorie scorporabili, che ha colmato la carenza solo in sede di soccorso istruttorio, modificando la propria dichiarazione ex post con un impegno esplicito al subappalto necessario. Il Tribunale ha ritenuto illegittimo tale utilizzo estensivo del soccorso istruttorio, sancendo che la manifestazione chiara della volontà di subappaltare categorie mancanti deve avvenire già nella domanda di partecipazione, e che una sua omissione non è integrabile successivamente. Inoltre, il TAR ha accolto la censura relativa alla mancanza di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato nell’offerta tecnica della seconda classificata (M.A. Costruzioni Impianti S.r.l.), rigettando il ricorso incidentale dell’aggiudicataria. La Stazione Appaltante dovrà ora riattivare la procedura d’affidamento con riferimento, almeno, alla seconda graduata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione del subappalto necessario/qualificante e i limiti del soccorso istruttorio nelle procedure di gara soggette al nuovo Codice degli Appalti. Il motivo centrale di accoglimento riguarda la mancanza, in sede di gara, di una dichiarazione espressa da parte dell’aggiudicataria di voler ricorrere al subappalto necessario per le categorie per cui era priva di qualificazione SOA. Solo con il soccorso istruttorio il RTI aggiudicatario ha integrato tale dichiarazione, sostituendo le versioni originarie con una nuova, sostanzialmente modificata. Il TAR chiarisce che, secondo la normativa e la giurisprudenza prevalente, questa possibilità non è ammessa: il soccorso istruttorio può sanare irregolarità della documentazione amministrativa, ma non la mancanza di elementi qualificanti dell’offerta o dei requisiti speciali di partecipazione. Consentire l’integrazione ex post di una dichiarazione costitutiva di un presupposto di ammissione lederebbe il principio di par condicio tra i concorrenti. La sentenza inoltre chiarisce che la mancanza della firma di un tecnico abilitato sull’offerta tecnica, laddove richiesta dalla lex specialis, comporta la non valutabilità dell’offerta. Sono respinte, invece, le doglianze relative alla presunta variante progettuale (ritenuta una mera miglioria) e le censure incidentali proposte dall’aggiudicataria contro la stessa Termo Ve.Gi. S.r.l. La logica della decisione è quindi improntata al rispetto rigoroso della disciplina dei requisiti di partecipazione, dei limiti all’utilizzo del soccorso istruttorio e della tutela della concorrenza e della regolarità procedimentale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è invocato per argomentare che la disciplina degli appalti, pur volta a massimizzare efficacia, rapidità e qualità delle procedure, non consente deroghe ai requisiti essenziali di partecipazione (come la corretta dichiarazione di subappalto necessario). Nonostante alcune interpretazioni suggerissero che il principio del risultato giustificasse una lettura flessibile della sanabilità degli errori formali, il TAR si attiene a un’impostazione rigorosa che tutela la parità di condizioni tra i concorrenti.

Articolo 4

La sentenza richiama la funzione interpretativa dell’articolo 4 (criterio applicativo), contrapposta a un approccio eccessivamente formalistico, ma conclude che la necessità di certezza sulle regole di gara e la salvaguardia della concorrenza prevalgono rispetto a un’interpretazione che ammetta la sanabilità ex post di dichiarazioni essenziali.

Articolo 71

L’articolo viene richiamato per confermare che la procedura seguita dal Comune di Salerno è una procedura aperta, cui si applica la disciplina dei requisiti di partecipazione e dei meccanismi di selezione degli operatori, tra cui le regole sulla qualificazione e sull’ammissione dei concorrenti.

Articolo 100

Viene applicato quale fondamento per la richiesta di possesso delle qualificazioni SOA per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria: la mancanza di tali requisiti non è sanabile tramite soccorso istruttorio. L’articolo è centrale nella qualificazione dei concorrenti e nella distinzione tra requisiti ordinari e speciali.

Articolo 101

Il TAR ribadisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o integrare elementi sostanziali dell’offerta o dei requisiti speciali di partecipazione (come la dichiarazione di subappalto necessario). L’articolo 101 consente solo l’integrazione o rettifica di irregolarità della documentazione amministrativa, mai la creazione o radicale mutazione di dichiarazioni qualificanti l’offerta.

Articolo 107

L’articolo è richiamato in relazione alla conduzione della selezione degli operatori e alla verifica della regolarità delle offerte. In particolare, giustifica il meccanismo dell’inversione procedimentale adottato dal Comune e la successiva verifica dei requisiti solo per il primo classificato; tuttavia, la carenza in un requisito di partecipazione (non sanabile ex post) comporta comunque l’esclusione.

Articolo 108

Riguarda il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottato nella gara, che pone l’accento sull’importanza del corretto bilanciamento qualità/prezzo e sulla trasparenza e correttezza delle modalità di assegnazione dei punteggi, inclusa la necessità di una offerta tecnica conforme alle previsioni della lex specialis (come la firma di un tecnico abilitato).

Articolo 119

Disciplinando il subappalto, l’articolo 119 è centrale nell’analisi dei presupposti per il cd. subappalto necessario/qualificante. La sentenza stabilisce che, per sopperire alla mancanza di qualificazione nelle categorie obbligatorie, occorre una dichiarazione univoca e tempestiva di voler ricorrere al subappalto necessario, e che l’assenza di tale manifestazione non può essere sanata successivamente tramite soccorso istruttorio.

Articoli di riferimento