28/02/2024
Art. 104Art. 3Art. 67

Rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto integrato della scuola Capoluogo di Cervinara e conferma della validità della modifica della composizione del raggruppamento e del contratto di avvalimento

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Sintesi della Sentenza

Il Tar Campania ha rigettato il ricorso del Consorzio Stabile Campania contro l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la sostituzione edilizia della scuola di Cervinara, confermando la legittimità della modifica in gara della composizione del raggruppamento temporaneo di progettisti e la validità del contratto di avvalimento stipulato dalla società aggiudicataria Kikai con il Consorzio Stabile Artemide. Il Tribunale ha chiarito che si applica il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) anche alle procedure PNRR avviate dopo il 1° luglio 2023 e che la sostituzione dei progettisti indicati in gara è ammissibile se non altera sostanzialmente l’offerta. Ha inoltre confermato che il contratto di avvalimento stipulato con un consorzio stabile è legittimo anche con cumulo alla rinfusa dei requisiti delle consorziate, e che la clausola economica contestata non incide sulla validità del vincolo con la stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha analizzato la fondatezza delle censure mosse dal Consorzio Stabile Campania volte a far dichiarare illegittima l’aggiudicazione all’impresa Kikai. Prima di tutto, ha qualificato la normativa applicabile, stabilendo che il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), entrato in vigore il 1° luglio 2023, si applica alla gara in oggetto, pur essendo finanziata con fondi PNRR, in quanto la procedura è stata avviata successivamente a questa data e non è più soggetta al regime del d.lgs. 50/2016 se non per le norme speciali espresse (art. 225, comma 8). Ciò ha portato a ritenere legittima la modifica della composizione del raggruppamento temporaneo di progettisti indicati in offerta ai sensi dell’articolo 97 del nuovo Codice, che consente l’estromissione o la sostituzione di un partecipante privo di requisiti, purché non comporti una modifica sostanziale dell’offerta. Nel caso, la modifica ha riguardato la sola estromissione di un componente originariamente con quota minima, senza alterare sostanzialmente l’offerta di progettazione, che ha anche un’incidenza economica modesta rispetto all’intero appalto integrato. Sui profili relativi al contratto di avvalimento, il Tribunale ha confermato la legittimità del contratto stipulato con un consorzio stabile, chiarendo che il cumulo delle qualificazioni delle singole imprese consorziate è ammesso e compatibile con la disciplina attuale secondo l’articolo 67 del Codice. È stata altresì respinta la censura sulla clausola economica per il pagamento tra ausiliaria e ausiliata, ritenendo che tale clausola non incide sul vincolo di avvalimento verso la stazione appaltante, che rimane valido e concreto. In definitiva, la sentenza sottolinea il bilanciamento tra irrilevanza della modifica soggettiva rispetto all’offerta e la funzione garantistica della disciplina dell’avvalimento per assicurare la partecipazione qualificata e trasparente alle gare pubbliche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 104

Disciplina l’istituto dell’avvalimento, centrale nel secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha richiamato l’obbligo di forma scritta del contratto di avvalimento e la responsabilità solidale tra ausiliaria e ausiliata, confermando la validità del contratto stipulato da Kikai con il Consorzio Stabile Artemide. Inoltre, ha osservato che la clausola economica contestata non incide sulla validità dell’impegno verso la stazione appaltante previsto da questo articolo.

Articolo 67

Applicato per giustificare la legittimità del ricorso all’avvalimento con un consorzio stabile come impresa ausiliaria, anche tramite il cumulo alla rinfusa dei requisiti tecnici e del personale delle imprese consorziate. La sentenza sottolinea che il comma 2 lettera d) dell’articolo 67 prevede espressamente che i requisiti possono essere posseduti e comprovati anche tramite le consorziate, e che questa regola è coerente con il successivo comma 7 che limita l’avvalimento ai requisiti maturati dal medesimo consorzio.

Articolo 3

Richiamato in relazione ai principi generali che governano la partecipazione alle gare pubbliche, quali l’accesso al mercato, la concorrenza e la massima partecipazione, fondamentali nell’interpretazione dell’articolo 67 e nella conferma della legittimità dell’avvalimento con consorzio stabile, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione.

Articoli di riferimento