28/04/2025
Art. 108Art. 41

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione della gara per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla società Quagliariello Infrastrutture S.r.l. contro l’aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del Comune di Mercato San Severino alla R.R. Costruzioni S.r.l. La ricorrente contestava varie irregolarità relative alla competenza professionale del tecnico che ha sottoscritto l’offerta, la validità del contratto di avvalimento e l’indeterminatezza di alcune parti dell’offerta tecnica presentata dalla aggiudicataria. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le contestazioni e ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione e dei relativi atti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su un’analisi dettagliata di ciascuna delle lamentele formulate dalla ricorrente. Sul piano della competenza tecnica, è stato chiarito che la gara riguardava solo l’esecuzione dei lavori e non la progettazione, la quale era già predisposta dalla stazione appaltante; pertanto, la firma di un ingegnere junior (sezione B) in relazione alle migliorie tecniche offerte era adeguata e conforme alle norme professionali. Sul profilo del contratto di avvalimento, il Tribunale ha confermato la validità del medesimo, anche in assenza di menzione specifica della certificazione ISO 9001, facendo riferimento alla qualificazione SOA che implicitamente la comprende. La presunta indeterminatezza delle migliorie tecniche è stata anche confutata in quanto gli elementi descritti erano sufficientemente chiari e dettagliati. Inoltre, il TAR ha sottolineato che la stazione appaltante non è tenuta a verifiche d’ufficio sulla congruità dei costi della manodopera se l’offerta è conforme al disciplinare e non emergono anomalie. Complessivamente, il rigetto del ricorso tutela i principi di certezza dell’azione amministrativa, affidabilità e par condicio tra i concorrenti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 è stato richiamato per definire i livelli e i contenuti della progettazione. La sentenza evidenzia che la gara concerneva esclusivamente l’esecuzione dei lavori mentre la progettazione esecutiva era già predisposta dalla stazione appaltante e quindi non parte dell’offerta tecnica. Ciò ha permesso di concludere che la qualificazione tecnica richiesta per la firma delle migliorie poteva essere quella di un ingegnere junior iscritto alla Sezione B, in quanto non occorreva la competenza più elevata prevista per la progettazione.

Articolo 108

L’articolo 108 è stato utilizzato per spiegare il criterio di aggiudicazione adottato, che è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e per affermare che non sussiste alcun obbligo per la stazione appaltante di verificare d’ufficio la congruità dei costi della manodopera, qualora l’offerta risulti conforme ai valori indicati nel disciplinare e non emergano elementi di anomalia. Ciò ha costituito uno dei motivi del rigetto della doglianza inerente la congruità dei costi e delle migliorie proposte dall’aggiudicataria.

Articoli di riferimento