Annullamento dell'aggiudicazione per difetto di motivazione nella verifica d'equivalenza del CCNL applicato dall'aggiudicatario in gara d'appalto per la raccolta e trasporto rifiuti a Lapio (AV)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania, Sezione di Salerno, ha accolto (nei limiti indicati) i motivi aggiunti del Consorzio Campale Stabile contro l'aggiudicazione dell'appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nel Comune di Lapio, annullando il provvedimento di aggiudicazione a favore di Eddierre Service Ernesto Dello Russo. Il Tribunale ha rilevato un vizio di motivazione e istruttoria da parte della stazione appaltante nella valutazione di equivalenza fra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'aggiudicatario e quello indicato in gara (FISE Assoambiente). Ha disposto il rinnovo della verifica di equivalenza, mentre ha respinto il ricorso introduttivo sotto gli altri profili sollevati.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il ricorso di un concorrente escluso che contestava l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, sostenendo varie irregolarità in capo all'aggiudicatario, in particolare sulla corretta applicazione della clausola sociale e sulla congruità e trasparenza della verifica di equivalenza tra i CCNL applicati. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, chiarendo che solo l'aggiudicazione definitiva costituisce atto lesivo e non la semplice proposta. Nel merito ha respinto i motivi principali (ad esempio, circa la mancata presentazione del progetto di riassorbimento del personale), ritenendo sufficiente l'impegno alla stabilità occupazionale previsto dall'art. 102 Codice Appalti, salvo specifiche sanzioni espulsive non previste dalla lex specialis. Riguardo al cuore della controversia, ossia la verifica di equivalenza tra CCNL, il Tribunale ha ricordato che l'art. 11 del Codice impone alle stazioni appaltanti, quando viene applicato un CCNL diverso da quello indicato in gara, di eseguire un'istruttoria adeguata e motivata per garantire che le tutele siano effettivamente equivalenti. Nel caso di specie, a fronte di rilievi puntuali del ricorrente su possibili differenze nei livelli di inquadramento e nelle tutele, la stazione appaltante non ha dato una motivazione puntuale e approfondita, limitandosi ad acquisire dichiarazioni di impegno generiche, senza approfondire le corrispondenze effettive tra livelli contrattuali e mansioni. Pertanto, il TAR ha annullato l'aggiudicazione e ordinato la rinnovazione della verifica di equivalenza. La sentenza ribadisce la necessità di un controllo sostanziale (non meramente formale) sull'equivalenza delle tutele contrattuali offerte ai lavoratori in caso di CCNL diversi, anche a garanzia della correttezza della spesa pubblica e della tutela dei diritti dei lavoratori.
Collegamenti al Codice Appalti
Costituisce il fulcro della sentenza: disciplina l'obbligo di applicazione dei CCNL di settore alle maestranze impiegate negli appalti pubblici e consente l'applicazione di un diverso CCNL, purché garantisca tutele equivalenti. Il TAR ha censurato il difetto di motivazione e istruttoria della stazione appaltante nella verifica concreta di questa equivalenza tra il contratto dichiarato dall'aggiudicatario e quello richiesto dalla lex specialis, annullando l'aggiudicazione per violazione dell'articolo.
È richiamato a proposito della distinzione tra la proposta di aggiudicazione (atto endoprocedimentale non impugnabile) e l'aggiudicazione efficace, che costituisce invece il dies a quo per l'impugnazione. Serve a definire la sequenza degli atti e a chiarire la tempestività del ricorso.
Viene citato in relazione alla quantificazione dei costi della manodopera e agli oneri di sicurezza, che non sono soggetti a ribasso. Serve a giustificare la corretta impostazione dei costi nell'offerta e il rispetto dei livelli progettuali e degli obblighi di legge.
È invocato tra i motivi di ricorso (esclusione per illecito professionale grave), ma il TAR non si sofferma specificamente su questa censura, ritenendo prevalenti altre questioni istruttorie relative alla verifica dell'equivalenza dei CCNL.
Fissa l'obbligo per i concorrenti di assumere impegni sulla stabilità occupazionale e sull’applicazione dei CCNL di settore o di tutele equivalenti, nonché l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire dichiarazioni sulle modalità di adempimento di tali impegni. Il TAR, richiamando la norma e la più recente giurisprudenza, chiarisce che la sola mancata presentazione del 'progetto di riassorbimento' non è causa di automatica esclusione in assenza di specifica previsione della lex specialis, ma che resta ferma la necessità di una verifica ex post sugli impegni assunti e la loro credibilità.
Viene richiamato quale disciplina analoga per le modalità di verifica delle dichiarazioni di equivalenza come per la valutazione delle offerte anormalmente basse. Il TAR afferma che anche la verifica di equivalenza dei CCNL viene svolta secondo parametri di discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo in caso di manifesta illogicità o difetto motivazionale, come avvenuto nel caso di specie.



