Legittimità dell'aggiudicazione di appalto per gestione rifiuti a cooperativa sociale con applicazione di CCNL diverso da quello indicato in gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso del Consorzio Campale Stabile contro l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Sperone alla Cooperativa Sociale Ecovigilantes, ritenendo legittimo l'utilizzo del contratto collettivo nazionale 'cooperative sociali' al posto di quello 'igiene ambientale' indicato negli atti di gara. La decisione si fonda sulla verifica – da parte della stazione appaltante – dell'equivalenza sostanziale delle tutele economiche e normative offerte dal CCNL scelto dalla cooperativa rispetto a quello richiesto, e sulla congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali previsti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione dell'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello previsto nei documenti di gara, in particolare tra il CCNL 'igiene ambientale' e il CCNL 'cooperative sociali'. Il TAR evidenzia che l'articolo 11 del Codice degli Appalti consente agli operatori di proporre un CCNL diverso, purché garantisca tutele equivalenti ai lavoratori. In assenza di presunzione di equivalenza (art. 3 allegato I.01), la P.A. deve procedere a una verifica sostanziale delle condizioni economiche e normative (art. 4 allegato I.01). La stazione appaltante di Sperone, tramite il RUP, ha svolto tale verifica, rilevando che, nonostante alcune differenze marginali tra i due CCNL, la cooperativa aggiudicataria assicurava livelli di tutela complessivamente equivalenti e il rispetto dei minimi salariali. Il TAR ha ritenuto irragionevole pretendere un'identità assoluta di condizioni e ha valorizzato la discrezionalità tecnica dell'amministrazione, anche per evitare esclusioni generalizzate delle cooperative sociali dalle gare pubbliche. Sono stati considerati infondati anche i motivi relativi alla presunta mancata verifica della congruità del costo della manodopera e alla sufficienza della motivazione rispetto ai rilievi tecnici, riconoscendo una motivata e coerente valutazione da parte della P.A. La domanda di annullamento e il risarcimento sono stati quindi respinti.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 11 è stato il fulcro normativo della decisione: consente agli operatori economici di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, a condizione che vengano garantite tutele equivalenti per i lavoratori. La sentenza ha applicato questa disposizione ritenendo legittima la scelta della Cooperativa Sociale Ecovigilantes e la verifica della sostanziale equivalenza tra i contratti collettivi svolta dal RUP. Il TAR ha anche richiamato i commi che impongono la dichiarazione di equivalenza e la verifica da parte della P.A., ribadendo che non serve identità perfetta ma equivalenza sostanziale di tutela.
L'articolo 108 è stato richiamato con riferimento alla procedura di aggiudicazione, che si è svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comprendente l'analisi dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. La sentenza conferma la legittimità dell'iter di valutazione e aggiudicazione, sottolineando che l'offerta della cooperativa rispettava i criteri indicati nei documenti di gara e che la verifica dei costi della manodopera, prevista dal Codice, è stata effettivamente svolta e risultata coerente ai minimi previsti dal CCNL di settore scelto dall'aggiudicataria.



