30/10/2025
Art. 17Art. 25Art. 27Art. 50Art. 59

Legittimità della revoca in autotutela della proposta di aggiudicazione in una gara d’appalto pubblica: rigetto del ricorso L.I.C.O. S.r.l. contro la Provincia di Avellino

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania-Salerno ha esaminato il ricorso di L.I.C.O. S.r.l. contro la Provincia di Avellino per la revoca della proposta di aggiudicazione relativa all’accordo quadro di lavori stradali nell’Ambito Ovest, la successiva indizione di una nuova gara simile, e il diniego di accesso ad alcuni atti. Il Tribunale ha rigettato tutte le censure della ricorrente, ritenendo legittima la revoca in quanto intervenuta su una mera proposta di aggiudicazione (atto interno non definitivo), senza generare aspettative tutelabili o obblighi di contraddittorio procedimentale. È stata confermata la distinzione tra proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, affermando che solo quest’ultima genera affidamento protetto e diritto a indennizzo in caso di revoca. Quanto all’accesso agli atti, il TAR ha rilevato che la documentazione richiesta è già pubblica e accessibile tramite le piattaforme digitali obbligatorie. Le spese di giudizio sono state compensate per la specificità della vicenda.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio secondo cui la revoca della proposta di aggiudicazione di una gara pubblica costituisce esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, meno rigorosamente vincolato rispetto al ritiro di un’aggiudicazione definitiva. La proposta di aggiudicazione è qualificata come atto endoprocedimentale, privo di effetti stabilizzati e incapace di generare un affidamento giuridicamente protetto in capo al concorrente. L’Amministrazione può dunque revocarla senza necessità di bilanciare interessi pubblici e privati o attivare il contraddittorio procedimentale. Ugualmente infondate sono risultate le censure relative all’indizione di una nuova gara – in quanto fondata su presupposti e fonti di finanziamento diversi – e quelle riguardanti l’accesso agli atti, essendo gli stessi pubblicati e accessibili digitalmente secondo le norme del nuovo Codice degli Appalti. Il TAR evidenzia inoltre che, per accordi quadro come quello oggetto di causa, la legge impone solo l’indicazione dei valori massimi e delle condizioni generali, non delle specifiche lavorazioni o opere future. Si conferma così la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e la piena conformità procedurale alle disposizioni del codice.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L’art. 17 è richiamato per chiarire che la proposta di aggiudicazione è solo un atto endoprocedimentale che non equivale ad aggiudicazione definitiva, e dunque non attribuisce aspettative tutelate. Il TAR sottolinea che il procedimento di aggiudicazione passa per più fasi, e che l’interesse giuridicamente protetto nasce solo con la decisione finale e non con la semplice proposta.

Articolo 25

L’art. 25 è menzionato per evidenziare che la documentazione di gara e i progetti sono pubblicati sulle piattaforme digitali di approvvigionamento, garantendo così trasparenza e accessibilità generalizzata a tutti gli operatori interessati, come prescritto dal codice.

Articolo 27

L’art. 27 è utilizzato per ribadire che gli atti relativi alla procedura di gara sono legalmente pubblici e accessibili tramite la pubblicazione online, e che le richieste di accesso agli atti devono considerare l’obbligo di pubblicità legale degli stessi, già adempiuto dall’amministrazione.

Articolo 50

L’art. 50 disciplina la procedura negoziata seguita nella gara originaria impugnata. Il TAR rileva che sono state rispettate le regole sulle modalità di selezione e aggiudicazione relative agli importi e alle procedure sotto soglia, e che la differenza tra gara negoziata e nuova gara 'aperta' è rilevante per escludere l’identità delle procedure e giustificare la revoca della prima.

Articolo 59

L’art. 59 regola la natura degli accordi quadro e la necessità di indicare solo valore stimato e regole generali, non l’individuazione dettagliata e immediata di tutte le prestazioni future. Il TAR richiama tale norma per giustificare la legittimità della riserva della stazione appaltante a specificare, tramite futuri contratti applicativi, le strade su cui eseguire i lavori.

Articoli di riferimento