Verifica dell'anomalia dell'offerta e congruità del costo della manodopera nelle concessioni di servizi: legittimità dell'aggiudicazione nonostante scostamenti rispetto alle stime di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania-Salerno ha respinto il ricorso della seconda classificata (So.G.E.T. S.p.A.) contro l'aggiudicazione della concessione, in favore di Labconsulenze S.r.l., per il servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali di Camerota. Il ricorso si fondava sulla presunta incongruità e sottostima del costo della manodopera nell'offerta aggiudicataria rispetto alle stime di gara. Il TAR ha ritenuto infondate le censure, sottolineando che la verifica dell'anomalia dell'offerta, specie nelle concessioni, ha natura discrezionale, e che lo scostamento dal costo medio ministeriale non equivale di per sé a violazione dei minimi salariali né determina automaticamente l'insostenibilità dell'offerta. Poiché l'intera offerta risultava comunque sostenibile e l'utile d'impresa dichiarato non era intaccato, il ricorso è stato respinto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si incentra sulla corretta applicazione dei principi in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici. Il giudice amministrativo ha ribadito che la valutazione circa la sostenibilità di un'offerta, nella fase di verifica di anomalia, deve essere complessiva e non limitata all'esame atomistico di singole voci di costo, come la manodopera. In particolare, nei casi di concessione, l'alta discrezionalità della stazione appaltante è giustificata dall'aleatorietà delle entrate e dall'assunzione del rischio economico da parte del concessionario. La sentenza ha inoltre chiarito che il mero disallineamento tra quanto offerto e il costo medio ministeriale della manodopera non determina automaticamente l'anomalia o la violazione di norme imperative, purché siano rispettati i minimi salariali e l'offerta nel suo complesso sia sostenibile. Non essendo stato provato che le presunte sottostime avrebbero eroso completamente l'utile d'impresa, e avendo l'aggiudicataria dimostrato elementi quali sgravi contributivi e innovazioni organizzative a giustificazione delle proprie previsioni, il giudice ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante e ha rigettato il ricorso.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 110 costituisce il fulcro della decisione: stabilisce le modalità di verifica delle offerte anormalmente basse e i limiti della sindacabilità giudiziale delle relative valutazioni tecniche. Il TAR ribadisce che spetta al ricorrente provare che gli scostamenti contestati rendano l'offerta insostenibile nel suo complesso, e che la verifica di anomalia non si basa su micro-differenze ma sulla affidabilità e sostenibilità globale dell’offerta. L'articolo 110 è inoltre richiamato per escludere che giustificazioni relative a minimi salariali possano essere addotte dall'offerente: nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione effettiva dei minimi retributivi.



