Esclusione per illecito professionale e incoerenza economica dell’offerta in appalto di servizi finanziari – TAR Piemonte, sentenza 23 settembre 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di un concorrente escluso da una gara d’appalto per servizi finanziari indetta dal CSI Piemonte. L’esclusione era stata disposta perché l’offerta economica presentava voci di costo distorte e non coerenti con la reale struttura dei servizi, con conseguente qualificazione della condotta come illecito professionale. Il tribunale ha confermato la legittimità dell’esclusione e dell’aggiudicazione all’altro concorrente, sottolineando la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione dell’anomalia e dell’affidabilità professionale degli operatori.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il caso di una gara d’appalto per servizi di cassa e linee di credito, dove uno degli operatori era stato escluso perché la sua offerta, pur formalmente rispettosa della lex specialis, era stata costruita 'a tavolino' per massimizzare il punteggio, senza un effettivo riferimento ai costi e ricavi reali. In particolare, il concorrente aveva presentato una voce di costo (annuo a forfait) molto superiore a quella stimata dalla stazione appaltante e una commissione per la messa a disposizione dei fondi pari a zero, alterando l’equilibrio concorrenziale e la corretta ripartizione dei punteggi. La stazione appaltante ha rilevato che l’offerta era finalizzata a saturare la spesa pubblica disponibile e a ottenere vantaggi competitivi sleali, costituendo un illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98 del Codice degli Appalti. Il TAR ha condiviso le motivazioni della stazione appaltante, rilevando che le valutazioni economiche e sulla gravità dell’illecito professionale rientrano nell’ampia discrezionalità amministrativa e possono essere sindacate in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, qui non riscontrati. Pertanto, sono state respinte tutte le censure del ricorrente, confermata la correttezza dell’esclusione e della successiva aggiudicazione e disposta la condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 14 è stato richiamato per la determinazione della base d’asta, in particolare nella parte relativa al calcolo dell’importo massimo stimato dei servizi oggetto dell’appalto, considerando i costi degli interessi, commissioni, onorari ecc. La sentenza evidenzia come la stazione appaltante abbia utilizzato i criteri di calcolo previsti da questa norma per strutturare la gara sui servizi finanziari, garantendo la correttezza del valore stimato ai fini delle soglie europee.
L’articolo 41 ha trovato applicazione nella stima dei costi della manodopera all’interno del quadro economico dell’appalto. La sentenza fa riferimento a come la stazione appaltante abbia rispettato le prescrizioni di questa norma, assicurando trasparenza e correttezza nella determinazione dei costi e nella predisposizione degli atti di gara.
L’articolo 95, relativo alle cause di esclusione non automatica, è stato la base giuridica per l’esclusione dell’operatore economico. La sentenza spiega che la stazione appaltante ha correttamente attivato la propria discrezionalità nel valutare la presenza di un illecito professionale grave, che compromette l’affidabilità dell’offerente, giustificando l’estromissione dalla gara.
L’articolo 98 è centrale nella sentenza perché regola il concetto di illecito professionale grave che può giustificare l’esclusione di un operatore dalla gara. La stazione appaltante ha ritenuto che il comportamento della ricorrente – volto a influenzare indebitamente il procedimento attraverso offerte e giustificazioni fuorvianti – integrasse tale ipotesi; il TAR ha ritenuto legittima questa valutazione, in quanto non irragionevole né arbitraria.
L’articolo 110, che disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse, è stato richiamato per chiarire che, nel caso di specie, l’offerta della ricorrente non era semplicemente anomala ma costruita in modo tale da eludere la logica concorrenziale, ponendo in essere invece un illecito professionale. Tale differenza di rilievo ha portato la stazione appaltante a non limitarsi alla verifica dell’anomalia ma ad attivare l’esclusione per gravità del comportamento.



