01/10/2026
Art. 110

Respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di gara: la verifica dell’anomalia riguarda solo la prima classificata

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato da Gemmlab s.r.l. contro l’aggiudicazione di un appalto per servizi di rilievo topografico, affermando che l’obbligo della stazione appaltante di verificare l’anomalia dell’offerta ricorre solo per la migliore offerta (prima classificata) e non deve essere esteso agli altri concorrenti, anche se una loro offerta risulta apparentemente anomala. La domanda di annullamento degli atti di gara e del contratto stipulato è stata quindi rigettata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis di gara, si applica esclusivamente all’offerta che risulta prima in graduatoria. Il TAR ritiene corretta la scelta della stazione appaltante di non effettuare tale verifica sulle offerte degli altri concorrenti, anche qualora risultino apparentemente sotto la soglia di sostenibilità. Secondo il collegio giudicante, una diversa interpretazione comporterebbe un ingiustificato aggravio procedurale e rallenterebbe la selezione del miglior contraente, in contrasto con i principi di efficacia, efficienza e tempestività dell’azione amministrativa. Le censure della ricorrente vengono qualificate come infondate poiché la normativa di riferimento e il disciplinare di gara sono chiari nell'indicare l’anomalia come oggetto di valutazione rispetto alla sola migliore offerta. Le ulteriori critiche sulla presunta anomalia delle offerte di altri concorrenti sono ritenute inammissibili in quanto rivolte a poteri non esercitati dall’amministrazione e, dunque, non lesive.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 è il fulcro della decisione: viene interpretato coerentemente con la lex specialis nel senso che la valutazione dell’anomalia è riservata all’offerta classificatasi prima, ossia a quella proposta che, per essere aggiudicataria, deve essere effettivamente realizzabile sotto tutti i profili richiesti dalla norma (congruità, serietà, sostenibilità, realizzabilità). Il TAR evidenzia come la norma non imponga una verifica estesa a tutte le offerte potenzialmente anomale, ma si limiti a quella migliore, a tutela dell’interesse pubblico e della celerità della procedura.

Articoli di riferimento