Rigetto della domanda di ottemperanza contro la riaggiudicazione della gara per tomografo all'ASL CN2 e conversione al rito speciale appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha rigettato la richiesta di Philips di annullare, per violazione o elusione del giudicato, la riaggiudicazione della gara per la fornitura di una TAC da parte dell'ASL CN2 in favore del RTI Siemens – CEI, stabilendo che la nuova istruttoria della commissione non rappresenta una violazione della precedente sentenza annullatoria. La causa proseguirà sul merito delle censure di legittimità con il rito speciale appalti, mantenendo la sospensione cautelare degli atti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza prende le mosse dalla domanda di Philips che, dopo aver ottenuto in precedenza l'annullamento dell'aggiudicazione a Siemens per difetto di motivazione nel giudizio di equivalenza tecnica, denuncia che la nuova istruttoria e la rinnovata aggiudicazione sarebbero ancora elusivi della pronuncia del TAR. Il Tribunale, pur riconoscendo ampia discrezionalità tecnica alla stazione appaltante nel rivalutare le offerte dopo l'annullamento, ha ritenuto che la commissione avesse effettuato un rinnovato confronto tecnico sostanziato e conforme all'indicazione giurisdizionale, motivando sulle specifiche funzionali del requisito contestato (dimensione del detettore) e sulla possibilità per il macchinario Siemens di soddisfare le esigenze cliniche anche se possiede un detettore di dimensioni inferiori rispetto al capitolato. Pertanto, non sono emersi sviamenti o elusioni del giudicato, con conseguente rigetto della domanda di ottemperanza e delle richieste di nullità/inefficacia degli atti. Tuttavia, non è preclusa la valutazione delle censure di legittimità proposte da Philips, che saranno esaminate con il rito appalti in un nuovo giudizio di merito.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato viene ripreso nell’esame del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa e nella verifica che l’operato della commissione raggiunga gli obiettivi di efficienza ed efficacia richiesti dalla legge negli affidamenti pubblici, assicurando la soddisfazione dei fabbisogni della stazione appaltante e della comunità.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è considerato nel valutare la correttezza procedurale della stazione appaltante nella riedizione della gara e nel garantire un confronto trasparente e corretto tra i concorrenti, senza pregiudicare la posizione di chi aveva partecipato sulla base delle regole di gara e dei precedenti giudiziari.
La procedura aperta è il modello seguita per la gara in questione; la sentenza si basa sull'applicazione delle regole di tale procedura, ricordando le garanzie di apertura e concorrenza previste, nonché la verifica delle offerte e l’accesso di tutti gli operatori interessati.
Viene invocato per fondare il dovere della commissione di motivare in modo tecnico e dettagliato l’equivalenza funzionale tra le specifiche offerte (in particolare sulla dimensione e funzione del detettore TAC) e le specifiche tecniche richieste, anche in riferimento all’allegato II.5. La sentenza richiama la necessità di una valutazione non solo formale ma sostanzialmente aderente alle esigenze d’uso individuate dal capitolato.
L’informazione ai candidati e agli offerenti è rilevante per la verifica della corretta comunicazione degli esiti della gara e delle motivazioni delle decisioni amministrative, aspetto non oggetto di censure autonome ma evocato nella contestazione degli atti formalmente impugnati da Philips.
Il principio generale della selezione degli operatori è centrale nella valutazione della legittimità del nuovo giudizio di equivalenza e della conferma dell’ammissione dell’offerta Siemens. La sentenza evidenzia che la commissione ha correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica senza incorrere in violazioni manifeste delle norme di selezione.



