Rigetto del ricorso per revisione prezzi in appalto di servizi di ingegneria – Inapplicabilità del principio di equilibrio contrattuale (art. 9 D.Lgs. 36/2023) ai contratti disciplinati dal precedente Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha rigettato il ricorso con cui Techint S.p.A. chiedeva l’annullamento del diniego opposto dalla stazione appaltante (AOU San Luigi Gonzaga) alla richiesta di adeguamento del corrispettivo per servizi di ingegneria, direzione lavori e coordinamento sicurezza. Techint sosteneva che l’aumento del valore dei lavori e la maggiore durata del contratto giustificassero, anche alla luce del nuovo art. 9 D.Lgs. 36/2023 (equilibrio contrattuale), una revisione dei corrispettivi. Il TAR ha però ritenuto infondate tutte le doglianze: la disciplina vigente all’epoca della gara e del contratto (D.Lgs. 50/2016 e relativo DM Parametri), nonché le clausole contrattuali specifiche, escludevano la revisione/adeguamento dei prezzi salvo espressa previsione. Il principio di equilibrio contrattuale del nuovo codice non è retroattivamente applicabile. È stata accertata la giurisdizione amministrativa, considerata la discrezionalità residua della PA.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda su due principali profili: da un lato, la natura delle clausole contrattuali e delle fonti normative applicabili ratione temporis, che escludevano una revisione prezzi obbligatoria in mancanza di specifica e inequivoca clausola (come chiarito dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Condizioni Generali del contratto). Dall’altro lato, il TAR precisa che il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, ora esplicitato nell’art. 9 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), non trova applicazione ai rapporti nati sotto il precedente regime normativo (D.Lgs. 50/2016), in quanto costituisce una novità legislativa e non esprime un criterio ermeneutico retroattivo. Viene ribadito che la revisione prezzi nei contratti pubblici è consentita solo nei limiti in cui sia prevista nei documenti di gara iniziali con clausole chiare, precise e inequivocabili, escludendo così l’applicazione automatica di principi generali di buona fede o tutela dell’affidamento a favore dell’appaltatore. Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, il TAR riconosce la propria competenza trattandosi di controversia su atti discrezionali della PA e non mero accertamento di un diritto soggettivo.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 9 del nuovo Codice degli Appalti è stato invocato da parte ricorrente come fondamento di un principio generale di equilibrio contrattuale che imporrebbe la rinegoziazione in presenza di eventi straordinari (aumento valore lavori, maggior durata). Il TAR ne ha però escluso l’applicabilità al caso concreto, trattandosi di contratto regolato dal D.Lgs. 50/2016. È stato evidenziato che tale norma innova rispetto alla disciplina previgente e non può essere utilizzata come criterio interpretativo retroattivo a favore dell’appaltatore in mancanza di clausole espressamente revisionale nei contratti sottoposti al vecchio codice.



