Annullamento dell’aggiudicazione di gara per servizi di ingegneria per difetto di verifica dei requisiti e mancata idoneità professionale del coordinatore della sicurezza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso promosso dal secondo classificato in una gara per servizi di ingegneria e architettura relativa a interventi di sistemazione idrogeologica, annullando l’aggiudicazione disposta in favore del concorrente risultato primo. La sentenza ha rilevato che la Centrale Unica di Committenza ha adottato il provvedimento di aggiudicazione senza aver previamente (né in modo effettivo e puntuale) verificato i requisiti generali e speciali, in particolare quello professionale relativo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Inoltre, mancava la documentazione sulla necessaria esperienza triennale nel settore delle costruzioni per tale figura professionale. Il TAR ha ritenuto quindi illegittima l’aggiudicazione, disposto l’annullamento degli atti impugnati, l’inefficacia del contratto stipulato e l’obbligo di aggiudicazione e subentro, salvo verifica dei requisiti, in favore del ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’assenza di una completa e tempestiva verifica dei requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario, condizione vincolante ai sensi dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, la figura professionale individuata come coordinatore della sicurezza nel RTP aggiudicatario non ha dimostrato, oltre al possesso di un attestato di formazione, l’esperienza triennale richiesta dall’art. 98 D.Lgs. 81/2008 (richiamato dal disciplinare di gara). La sentenza chiarisce che il provvedimento di aggiudicazione può essere legittimamente adottato dalla Centrale Unica di Committenza (e non dal RUP del Comune), in quanto soggetto qualificato ai sensi dell’art. 62, e che l’aggiudicazione non può essere disposta senza una previa verifica effettiva dei requisiti. Il TAR, quindi, ritiene fondata la censura di difetto di verifica e mancata esclusione dell’aggiudicatario per carenza di requisito speciale, annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto. Ordina la rinnovazione della procedura in favore del ricorrente, salvo ulteriore verifica dei requisiti. Le spese di lite sono poste a carico delle parti resistenti e del controinteressato.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1 (principio del risultato) viene richiamato nella discussione giurisprudenziale sulla possibilità di aggiudicazione sotto condizione (cioè prima della verifica dei requisiti), posto in contrapposizione all’interpretazione letterale dell’art. 17. Il TAR, pur richiamando il tema, conferma la prevalenza della puntuale verifica dei requisiti, valutando il principio del risultato come non idoneo, nella fattispecie, a superare la sequenza procedimentale prevista dal Codice.
È il fulcro della decisione: l’art. 17 impone che l’aggiudicazione sia disposta solo dopo aver verificato i requisiti in capo all’offerente. Il TAR accerta che tale verifica non è avvenuta in modo tempestivo/e completo e che il provvedimento di aggiudicazione non è stato formalmente e sostanzialmente subordinato a una successiva verifica, ritenendo così illegittimo il procedimento seguito dalla stazione appaltante.
Richiamato per la tempistica di stipula del contratto (il c.d. termine dilatorio), la sentenza nota che, pur essendo stato violato il termine minimo dalla comunicazione dell’aggiudicazione alla stipula, ciò non ha inciso sulle possibilità di tutela della ricorrente, poiché nessuna esecuzione è intervenuta. L’articolo chiarisce inoltre la disciplina della stipulazione e gli effetti in caso di impugnazione.
Utilizzato per affermare la corretta attribuzione del potere di aggiudicazione alla Centrale Unica di Committenza e non al Comune, in quanto quest’ultimo non qualificato. Viene così escluso il vizio di incompetenza dedotto dalla ricorrente, confermando che solo la centrale di committenza qualificata può adottare validamente gli atti di gara.
Rilevante per individuare la tipologia di procedura seguita (procedura aperta telematica). Sebbene non oggetto di specifico contenzioso, la corretta applicazione della procedura si riflette sulla legittimità delle fasi di gara e sulla competenza della centrale di committenza.
Menziato in relazione alle modalità di comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti. La CUC ha eseguito la comunicazione ex art. 90, ma questo non esime dalla necessità di verifica preventiva (o formalmente condizionata) dei requisiti prima di aggiudicare, come richiesto dall’art. 17.
Il TAR verifica il rispetto del requisito professionale per il coordinatore della sicurezza, come richiesto dal disciplinare, che richiama l’art. 98 D.Lgs. 81/2008 (non il Codice appalti, ma inserito nel contesto della discussione). L’integrazione del requisito rappresenta un presupposto legale di ordine speciale la cui assenza determina l’esclusione dalla gara. La sentenza accerta che la figura nominata dal RTP aggiudicatario non aveva documentato i tre anni di esperienza nel settore delle costruzioni, integrando la causa di esclusione.



