Accesso parziale agli atti di gara e tutela del segreto tecnico: legittimità dell’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibile il ricorso di una società seconda classificata in una gara pubblica che chiedeva di accedere integralmente ai documenti tecnici dell’aggiudicatario, oscurati in alcune parti dall’Università degli Studi di Torino per motivi di riservatezza tecnica e commerciale. Il ricorso è stato considerato inammissibile nella parte in cui chiedeva documentazione diversa dall’offerta tecnica oscurata, mentre è stato respinto per quanto riguarda la richiesta di visione integrale dell’offerta tecnica poiché l’oscuramento è stato ritenuto giustificato dalla presenza di segreti industriali e la ricorrente non ha dimostrato la stretta necessità di conoscere le parti omissate per la propria difesa.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si concentra sulle modalità e limiti dell’accesso agli atti di gara, in particolare sulle richieste di oscuramento delle parti delle offerte tecniche da parte dell’aggiudicatario per proteggere segreti tecnici e commerciali. Il TAR ha riconosciuto che la stazione appaltante deve bilanciare il diritto di accesso degli altri concorrenti, necessario per la trasparenza e la difesa in giudizio, con l’esigenza di proteggere informazioni riservate che, se divulgate, potrebbero danneggiare la posizione competitiva dell’aggiudicatario. Nel caso concreto, l’oscuramento operato riguardava solo le parti dell’offerta tecnica che descrivevano un sistema informatico proprietario, sufficientemente individuato come segreto tecnico/commerciale. La ricorrente non ha fornito elementi specifici che dimostrassero come tali parti omissate le precludessero la possibilità di contestare efficacemente la valutazione della commissione o di difendersi in giudizio. Per gli ulteriori documenti richiesti, diversi dall’offerta tecnica oscurata, il TAR ha statuito la necessità di attendere la conclusione del procedimento amministrativo ordinario, dichiarando inammissibile la domanda giudiziaria prematura; ha inoltre rimarcato che il rito speciale accelerato ex art. 36 d.lgs. 36/2023 è applicabile solo alle decisioni sull’oscuramento delle offerte tecniche e non a tutte le istanze di accesso.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è richiamato come base normativa per regolamentare l’accesso agli atti di gara e il diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili (segreti tecnici e commerciali). Il TAR si è fondato su tale disposizione per riconoscere che alcune parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, relative a un sistema informatico proprietario, potevano essere legittimamente oscurate per tutelare l’interesse alla segretezza industriale, bilanciando questo con il diritto di accesso delle altre imprese concorrenti.
L’articolo 36 disciplina le procedure e i termini per l’accesso agli atti di gara e i ricorsi contro le decisioni di oscuramento. Il TAR vi fa diretto riferimento per affermare che il rito speciale super-accelerato si applica solo ai ricorsi contro le decisioni di oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario e non ad ulteriori domande di accesso su altri documenti di gara, che devono seguire il rito ordinario. Viene applicato anche nel valutare la tempestività e l’ammissibilità del ricorso. La disposizione è centrale per giustificare la legittimità della limitazione dell’accesso a specifiche parti dell’offerta tecnica e per delineare la procedura processuale corretta.



