Legittimità dell'utilizzo del soccorso istruttorio e conformità dell’offerta in gara per fornitura di cancelleria a basso impatto ambientale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato dalla Valsecchi Cancelleria S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara, riscontrando che la stazione appaltante ha legittimamente utilizzato il soccorso istruttorio per ottenere chiarimenti dall’aggiudicataria ICR S.p.a. in merito alle caratteristiche tecniche di alcuni prodotti e che tali chiarimenti non hanno modificato l’offerta originaria. Le contestazioni sulla conformità e sulle certificazioni dei prodotti offerti da ICR sono risultate infondate, poiché la documentazione successiva ha dimostrato la disponibilità a fornire prodotti conformi e in quantità superiore ai requisiti minimi previsti dal disciplinare.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si incentra sull’accertamento della legittimità delle procedure di gara e sull’interpretazione corretta dell’istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante ha chiesto chiarimenti all’aggiudicatario ICR per alcune incongruenze tra le schede tecniche e i requisiti richiesti dai documenti di gara. Le successive dichiarazioni rese dai produttori hanno attestato che i prodotti sarebbero stati forniti conformemente ai requisiti richiesti. Il TAR ha ritenuto che non vi sia stata una modifica sostanziale dell’offerta tecnica, ma solo una legittima attività di chiarimento prevista dal codice degli appalti, senza alterazione della par condicio tra i concorrenti. Inoltre, anche rispetto alle quantità e certificazioni dei prodotti a ridotto impatto ambientale, l’aggiudicataria ha dimostrato un’offerta conforme e superiore ai minimi richiesti, anche escludendo le certificazioni contestate. La domanda di annullamento dell’aggiudicazione e di subentro o risarcimento presentata dalla seconda classificata è stata pertanto rigettata. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
La ricorrente ha invocato l’articolo 82 in relazione all’asserita violazione dei documenti di gara (disciplinare, capitolato tecnico, allegati), sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria fosse difforme rispetto alle prescrizioni essenziali. Il TAR chiarisce invece che, secondo l’offerta e le dichiarazioni rese e documentate, i prodotti sono conformi alle condizioni previste dai documenti di gara principali, senza violazione delle disposizioni dell’articolo 82.
L’articolo 87 è stato richiamato perché disciplina la funzione del disciplinare e del capitolato tecnico, che fissano requisiti e regole di partecipazione e aggiudicazione. Il TAR rileva che le contestazioni della ricorrente sulla conformità dei prodotti e sull’assenza di certificazioni non inficiano la validità dell’aggiudicazione, poiché l’aggiudicataria ha comunque rispettato il requisito del 10% di prodotti a basso impatto ambientale e tutti i requisiti tecnici richiesti, in linea con quanto previsto dal disciplinare e capitolato.
L’articolo 101 è centrale nella decisione: il TAR sottolinea che il soccorso istruttorio, come previsto dalla norma, consente la richiesta di chiarimenti sui contenuti dell’offerta a condizione che questi non ne alterino o modifichino la sostanza. Nel caso di specie, i chiarimenti e le successive dichiarazioni dei produttori non hanno comportato una modifica dell’offerta, bensì una precisazione sulle caratteristiche di prodotti già individuati e offerti nei termini originari, rispettando il divieto di modifica sostanziale e la par condicio tra i partecipanti. Ne consegue la legittimità della procedura adottata dalla stazione appaltante.



