Rigetto del ricorso di Econova contro l’aggiudicazione dell’appalto rifiuti del Comune di Mondovì a Proteo Ambiente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di Econova s.r.l. contro l’aggiudicazione a Proteo Ambiente dell’appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Mondovì. Econova contestava la valutazione dei punteggi sull’offerta tecnica (parco mezzi) e la legittimità dell’applicazione di un contratto collettivo di lavoro (CCNL) diverso da quello previsto dal bando, sostenendo l’insufficienza della verifica di equivalenza tra i CCNL. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di gara abbia correttamente valutato le offerte tecniche e che la stazione appaltante abbia svolto un’istruttoria adeguata sull’equivalenza delle tutele offerte ai lavoratori, respingendo tutte le censure sollevate dal ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa su un doppio ordine di motivazioni: sul piano tecnico, è stata ritenuta corretta l’attribuzione dei punteggi relativi al sub-criterio ‘Parco Mezzi’, in quanto Econova aveva offerto solo la dotazione minima richiesta e non una dotazione migliorativa; dunque, correttamente non le è stato attribuito il punteggio premiale, mentre Proteo Ambiente, che ha offerto una soluzione migliorativa, ha ottenuto il punteggio aggiuntivo. Sul piano giuslavoristico, il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia rispettato l’art. 11 del Codice degli Appalti, optando per una verifica approfondita e non meramente formale dell’equivalenza delle tutele tra i CCNL proposti, servendosi anche di un consulente esterno. Le spiegazioni e documentazioni fornite da Proteo Ambiente sono state considerate congrue, non generiche o incerte, e la valutazione della stazione appaltante sul punto è insindacabile in assenza di elementi evidenti di errore o irragionevolezza, che nel caso di specie non sono emersi. La doglianza sul ribasso dei costi della manodopera è stata ritenuta subordinata all’effettivo difetto di equivalenza tra i CCNL, che invece non è stato dimostrato. Infine, il Tribunale ha precisato che l’onere probatorio grava sul ricorrente, che deve offrire elementi specifici d’infondatezza o illegittimità della valutazione amministrativa, elemento che è mancato nel ricorso Econova. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 è stato centrale per la valutazione della legittimità dell’offerta di Proteo Ambiente, che ha proposto l’applicazione di un CCNL diverso da quello richiesto dal bando, impegnandosi tuttavia a garantire tutele equivalenti ai lavoratori. Il TAR ha giudicato idonea l’istruttoria svolta dalla Stazione appaltante (inclusa la nomina di un consulente e l’attivazione di una istruttoria dettagliata) per verificare l’equivalenza delle tutele. Il Tribunale ha inoltre precisato che, in assenza di specifiche e concrete contestazioni sull’equivalenza delle tutele, il giudizio della stazione appaltante è insindacabile salvo vizi macroscopici.
L’articolo 60 è stato richiamato in relazione alla possibilità che eventuali maggiori costi derivanti dalla necessità di armonizzazione tra i CCNL possano essere coperti tramite il meccanismo di revisione prezzi previsto dal Codice. La revisione dei prezzi non rappresenta un elemento di incertezza dell’offerta, ma una tutela regolata dalla legge per sopravvenienze oggettive nel corso dell’appalto.
L’articolo 110 ha guidato l’analisi della contestazione relativa all’asserita anomalia (offerta anormalmente bassa) dell’offerta di Proteo Ambiente, in relazione ai costi della manodopera e all’applicazione di un CCNL differente. Il Tribunale ha evidenziato che la verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta è stata adeguatamente istruita dalla stazione appaltante secondo i criteri dell’art. 110, e che l’intervento del RUP, assistito dal consulente esterno, ha assicurato la serietà dell’offerta. Non sono emerse motivazioni che avrebbero dovuto comportare una esclusione ai sensi della disciplina delle offerte anormalmente basse.



