Accesso integrale all'offerta tecnica in gara d'appalto: il TAR Piemonte chiarisce i limiti dell’oscuramento per segreti commerciali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso della società GPS contro il Comune di Alessandria, ordinando la consegna integrale, senza oscuramenti, dell'offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario Abaco S.p.a. nella gara per la gestione della sosta a pagamento. Il tribunale ha ritenuto illegittimo l’oscuramento disposto dal Comune, poiché la richiesta della società aggiudicataria non era adeguatamente motivata e comprovata in merito all’esistenza di segreti tecnici o commerciali. Di conseguenza, la stazione appaltante dovrà esibire tutta la documentazione richiesta, riconoscendo alla società ricorrente il diritto di visionare gli atti al fine di tutelare le proprie ragioni.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul principio che la trasparenza nelle procedure di gara pubblica è regola generale, mentre il diritto di oscuramento per segreti tecnici e commerciali è un’eccezione che richiede un’onere probatorio specifico e puntuale da parte dell’operatore aggiudicatario. In questo caso, Abaco S.p.a. si è limitata a invocare in modo generico la presenza di informazioni riservate, ma non ha fornito indicazioni precise né prove delle ragioni di segretezza e dei vantaggi competitivi o tecnologici derivanti dalle parti oscurate. Allo stesso modo, il Comune si è limitato a prendere atto della richiesta senza svolgere un’adeguata istruttoria o verificare la reale sussistenza dei presupposti per l’oscuramento. In mancanza di comprovata esigenza di riservatezza, prevale il diritto di accesso della ricorrente, specie in presenza di un interesse difensivo qualificato, come la verifica della legittimità dell’aggiudicazione. La sentenza ribadisce quindi che l’eccezione alla trasparenza non può essere invocata genericamente, ma deve essere supportata da una puntuale e provata motivazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 disciplina il diritto di accesso agli atti delle gare pubbliche e stabilisce le eccezioni legate alla riservatezza di segreti tecnici o commerciali, imponendo all’operatore interessato di motivare e comprovare la richiesta di oscuramento. Nella sentenza, il TAR evidenzia che Abaco S.p.a. non ha adempiuto a questo onere, poiché la sua richiesta era generica e priva di concreti riscontri, e che il Comune ha illegittimamente accolto l’istanza senza una verifica sostanziale. L’articolo è richiamato per sostenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accoglimento della domanda di accesso integrale.
L’articolo 36 regola le modalità procedurali di accesso agli atti di gara, imponendo la pubblicazione e la disponibilità digitale degli atti agli operatori classificati ai primi posti, e disciplina le modalità di ricorso contro l’oscuramento. Il TAR applica questo articolo per riconoscere la legittimazione della ricorrente (quarta classificata) a richiedere l’ostensione degli atti e per ordinare al Comune di fornire l’offerta tecnica oscurata, sottolineando inoltre la necessità di un’istruttoria adeguata su eventuali richieste di segreto commerciale e la rapidità del procedimento di impugnazione.



