Accesso agli atti di gara e limiti alla riservatezza: annullamento dell’oscuramento indiscriminato dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso di AMAG Mobilità s.p.a. contro il Comune di Alessandria, annullando il provvedimento che aveva disposto l’occultamento di ampie parti dell’offerta tecnica della RTI aggiudicataria (Abaco s.p.a. - Bus Company s.r.l.) per asseriti motivi di riservatezza commerciale e industriale, senza adeguata motivazione e prova. Secondo il giudice, la richiesta di oscuramento era generica e non comprovata, e la stazione appaltante si era limitata a prenderne atto senza una concreta istruttoria. È stato quindi riconosciuto il diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione oscurata, poiché funzionale a verificare la legittimità dell’aggiudicazione, con ordine al Comune di esibire gli atti entro dieci giorni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nelle gare pubbliche, il principio generale è la trasparenza e l’accessibilità degli atti, compresa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, specialmente quando richieste ai fini di difesa in giudizio da un concorrente interessato. Le eccezioni alla pubblicità (protezione di segreti tecnici o commerciali) sono possibili solo se precise, motivate e comprovate dall’operatore che le invoca, e devono essere oggetto di attenta valutazione da parte della stazione appaltante. Nel caso di specie, sia la richiesta di oscuramento da parte della RTI aggiudicataria sia il comportamento del Comune sono risultati carenti sotto il profilo della motivazione e della prova della reale necessità di segretezza. Il TAR, applicando il nuovo Codice degli Appalti, ha ribadito che il diritto di difesa del concorrente non può essere compresso da generiche esigenze di riservatezza e ha quindi ordinato la piena ostensione degli atti richiesti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato applicato per determinare i limiti all’accesso agli atti di gara, specificando che l’oscuramento può essere disposto solo per informazioni che costituiscano reali segreti tecnici o commerciali, a condizione che la richiesta sia motivata e comprovata. Il TAR ha rilevato che la mera affermazione generica di segretezza non è sufficiente: serve la precisa individuazione delle informazioni e la prova del vantaggio competitivo e della protezione adottata. Inoltre, l’interesse alla difesa in giudizio del concorrente prevale sulle esigenze di riservatezza, come espressamente previsto dalla norma.
L’articolo 36 è stato richiamato in relazione alle modalità procedurali dell’accesso agli atti e all’impugnazione delle decisioni in tema di oscuramento: la sentenza precisa che la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare e motivare le richieste di riservatezza secondo il procedimento delineato dalla norma e che il ricorrente aveva correttamente impugnato entro i termini previsti. È stata inoltre ribadita la regola della disponibilità delle offerte agli operatori meglio classificati e l’importanza della trasparenza procedurale.



