Sentenza TAR Piemonte su oscuramento offerte tecniche e termini di impugnazione nelle gare pubbliche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Piemonte riguarda il ricorso proposto dalla Ditta Domenico Ventura s.r.l. contro il Ministero della Giustizia per la mancata ostensione delle parti oscurate delle offerte tecniche e delle giustificazioni delle offerte anomale nella gara per la fornitura del vitto ai detenuti. Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso perché proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36 del Codice degli Appalti per impugnare le decisioni di oscuramento sugli atti di gara, specificando che il termine decorre dalla comunicazione della decisione limitativa dell’accesso, anche se questa non coincide con quella dell’aggiudicazione. Le spese sono compensate per la complessità interpretativa della questione.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR affronta una controversia sull’accesso agli atti di gara e, in particolare, sulla possibilità per un concorrente di esaminare integralmente anche le parti oscurate delle offerte tecniche di altri operatori, quando queste vengano considerate segreti tecnici o commerciali. La Ditta Ventura aveva chiesto accesso integrale a dette offerte e alle giustificazioni delle offerte anomale, ma la stazione appaltante aveva accolto le istanze di oscuramento di alcune parti sensibili avanzate dagli altri concorrenti, opponendo il diniego. Il ricorso della Ventura è stato dichiarato irricevibile perché proposto oltre il termine accelerato di dieci giorni dalla comunicazione della decisione di oscuramento, termine previsto per contestare tali decisioni delle stazioni appaltanti (art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023). Il Tribunale conferma l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rito super-accelerato si applica anche quando la decisione di oscuramento viene comunicata separatamente dall’aggiudicazione; in tal caso, il termine dei dieci giorni decorre dalla data in cui il ricorrente viene a conoscenza della decisione limitativa dell’accesso. Nel caso esaminato, la Ditta Ventura aveva avuto accesso agli atti e alle decisioni di oscuramento sin dal 25/11/2025 e il successivo sollecito non ha determinato un nuovo termine, poiché era solo confermativo della decisione già assunta. Pertanto, il ricorso proposto successivamente al decorso di dieci giorni da quella data è stato considerato tardivo e quindi irricevibile.
Collegamenti al Codice Appalti
Viene richiamato per le regole sull’accesso agli atti di gara, sulle modalità di ostensione e sui limiti dovuti a riservatezza tecnica, commerciale o industriale. È la norma che legittima la possibilità di oscurare parti delle offerte tecniche, a condizione che sia motivata e comprovata la sussistenza di segreto tecnico o commerciale.
È la norma centrale della decisione. Impone che le decisioni di oscuramento siano comunicate agli operatori, prevedendo il diritto di impugnazione entro dieci giorni (rito super-accelerato). La sentenza interpreta estensivamente l’art. 36, affermando che il termine di dieci giorni decorre dalla comunicazione effettiva della decisione di oscuramento, anche se successiva alla comunicazione dell’aggiudicazione. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’irricevibilità del ricorso.
È menzionato negli atti perché la ricorrente aveva richiesto l’accesso anche alla documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione dei concorrenti (tra cui le cause di esclusione automatica ai sensi di questo articolo), ma la questione non entra nel merito della sentenza, essendo assorbita dalla decisione sull’irricevibilità.
Analogamente all’art. 94, è menzionato perché la Ditta Ventura chiedeva accesso alle informazioni sui requisiti di partecipazione, inclusa la presenza di cause di esclusione non automatica. Non vi è applicazione specifica nella motivazione, essendo il ricorso dichiarato irricevibile.
Pure citato come parte della documentazione amministrativa cui la ricorrente chiedeva accesso (valutazione di eventuali illeciti professionali gravi), ma non oggetto di decisione specifica, poiché la questione era assorbita dalla tardività del ricorso.



