13/04/2026
Art. 101Art. 108

Esclusione per incertezza dell’offerta economica: legittimità e limiti al soccorso istruttorio nella gara per la concessione del 'Lido di Gozzano'

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso proposto da Versoprobo Società Cooperativa Sociale avverso la sua esclusione dalla procedura di gara europea per la concessione decennale della gestione del “Lido di Gozzano” e del Centro Remiero. La società era stata esclusa per l’ambiguità e l’assenza di indicazione chiara del canone concessorio nell’offerta economica e nel piano economico-finanziario (PEF). Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione, poiché la carenza riguardava un elemento essenziale dell’offerta economica non sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice degli Appalti. Il ricorso, pertanto, è stato integralmente respinto e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla centralità del principio di autoresponsabilità dell’offerente e sulla tutela della par condicio tra i concorrenti nelle procedure di gara pubbliche. Il giudice ha rilevato che la mancata o equivoca indicazione del canone concessorio nel PEF, elemento cardine dell’offerta economica, rendeva incomprensibile la proposta di Versoprobo. Tale incertezza integrava una causa di esclusione espressamente prevista dalla lex specialis e non poteva essere sanata tramite soccorso istruttorio, perché ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale dell’offerta, in violazione dell’art. 101 del Codice degli Appalti. Il TAR chiarisce che il soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per chiarimenti che non incidano sugli elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica; qui invece sarebbe stato necessario integrare o rettificare il cuore della proposta. L’esistenza anche di una sola motivazione legittima (quella sull’indicazione del canone) tra le plurime addotte a sostegno dell’esclusione, è sufficiente a respingere il ricorso senza esaminare le altre censure. È quindi confermata la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio, specificando che non si possono sanare mediante tale procedura le irregolarità della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica. La sentenza applica direttamente questo limite, escludendo la possibilità di chiedere chiarimenti o integrazioni relativamente al PEF di Versoprobo che, presentando incertezza e ambiguità sull’importo del canone concessorio, toccava un elemento essenziale della proposta economica. Il TAR ribadisce che il soccorso istruttorio non può mai tradursi in una modifica sostanziale dell’offerta, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa di legittimità.

Articolo 108

L’articolo 108 stabilisce che, nella scelta del contraente, la stazione appaltante debba valorizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di specie, questa disposizione è citata quale base normativa del criterio di aggiudicazione individuato nel bando di gara. Tuttavia, la sentenza chiarisce che proprio la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede che i dati economici e i criteri di valutazione siano chiari e non ambigui, a tutela del corretto svolgimento della selezione e della par condicio.

Articoli di riferimento