15/04/2026
Art. 71Art. 110

Respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione di gara per incongruità dell’offerta: nessun vizio nella valutazione di anomalia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato da Damiani Costruzioni contro l’aggiudicazione al Consorzio Leonardo dei lavori per la rifunzionalizzazione delle residenze universitarie di Alessandria. Il ricorso contestava la congruità dell’offerta, ritenendo non realistico il cronoprogramma e sostenendo che il numero di lavoratori previsto non fosse sufficiente a rispettare i tempi dichiarati. Il Tribunale, dopo aver esaminato sia la documentazione di gara che i chiarimenti forniti dall’aggiudicataria, ha giudicato infondate le doglianze, rilevando che la ricorrente aveva male interpretato le indicazioni relative alla forza lavoro e che non era stato dimostrato alcun vizio istruttorio o motivazionale nella valutazione di anomalia dell’offerta. Ha quindi confermato l’aggiudicazione a favore del Consorzio Leonardo e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR è fondata su un attento esame delle censure della ricorrente, che lamentava l’irrealizzabilità dell’offerta vincente, soprattutto per presunti errori nel numero di lavoratori previsti e nella sostenibilità economica. Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente abbia equivocato le modalità di calcolo della forza lavoro indicata nell’offerta, non considerando che i 21 operai menzionati costituivano una quota aggiuntiva di personale specializzato, non l’intera forza lavoro. Inoltre, le contestazioni sulla presunta necessità di modifiche progettuali e di condizioni di sicurezza sono state giudicate generiche e non supportate da prove tecniche. Sul piano giuridico, il TAR ha ribadito che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante è limitato all’accertamento di macroscopiche illogicità o travisamenti dei fatti, che nel caso concreto non sono stati riscontrati. Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta si è svolto regolarmente e le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria sono state ritenute esaustive e convincenti dalla stazione appaltante. Pertanto, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata a rifondere le spese di giudizio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è stato richiamato come base normativa della procedura aperta di gara oggetto del contenzioso. La procedura in esame, infatti, si è svolta come procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023, consentendo la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati e l’invio delle offerte secondo i termini e le modalità ivi stabiliti. Nella sentenza l’articolo è rilevante unicamente per inquadrare il tipo di gara e il rispetto delle regole generali di trasparenza e apertura della procedura.

Articolo 110

L’articolo 110 è centrale nella vicenda giudiziaria, disciplinando la verifica e valutazione delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante, preso atto che l’offerta del Consorzio Leonardo aveva conseguito il massimo punteggio, ha attivato ex art. 110 la procedura di verifica dell’anomalia, richiedendo specifiche giustificazioni sull’attendibilità, la congruità e la sostenibilità dell’offerta, sia sotto il profilo tecnico che economico. Le doglianze della ricorrente si fondavano proprio sulla presunta erroneità o superficialità della stazione appaltante nella valutazione delle giustificazioni fornite. Il TAR ha tuttavia rilevato che la procedura di verifica si è svolta in modo regolare, che le giustificazioni sono state pienamente motivate e che non emergono macroscopici errori o illogicità tali da determinare l’esclusione ai sensi dell’art. 110. Pertanto, l’applicazione di tale norma ha portato alla conferma dell’aggiudicazione in favore del Consorzio Leonardo.

Articoli di riferimento