Validità dell’esclusione automatica delle offerte pari alla soglia di anomalia nella gara per la sostituzione della rete fognaria e acquedotto a Valperga
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato da Infrastrutture s.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto effettuata a favore di Icose s.p.a.. L’impresa ricorrente contestava l’esclusione della propria offerta, pari esattamente alla soglia di anomalia, dalla procedura di gara, sostenendo un’erronea interpretazione delle norme applicabili. Il Tribunale ha ritenuto invece legittima la procedura adottata dalla stazione appaltante, confermando che le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia devono essere escluse secondo il metodo A previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023).
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sull’interpretazione dell’articolo 54 del d.lgs. 36/2023 e del metodo A dell’allegato II.2, utilizzati per individuare le offerte anomale nella gara con criterio del prezzo più basso. Il Tribunale ha chiarito che, nonostante una formulazione letterale ambigua, il metodo A prevede l’esclusione automatica non solo delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia ma anche di quelle esattamente pari alla soglia stessa. Questa interpretazione rispetta la finalità del legislatore, che mira a garantire una selezione affidabile e una sana competizione, prevenendo distorsioni determinate da offerte anormalmente basse. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il criterio noto sin dall’inizio della gara a tutti i partecipanti assicura parità di trattamento. Il ricorso è quindi stato ritenuto infondato, in quanto l’amministrazione ha agito entro i limiti normativi e con ragionevolezza. Infine, la sentenza sottolinea che la concorrenza non è un fine in sé, ma un mezzo per assicurare un’efficace realizzazione dell’appalto.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 54 è stato centrale nella decisione poiché disciplina l’esclusione automatica delle offerte anomale per appalti di importo inferiore alle soglie europee con almeno cinque offerte ammesse. Il Tribunale ha confermato che, secondo tale articolo e il metodo A indicato nell’allegato II.2, è obbligatoria l’esclusione delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e che la procedura prevista costituisce una deroga al più generale art. 110. La stazione appaltante ha quindi rispettato la normativa, applicando correttamente il criterio di esclusione automatica.



