16/01/2024
Art. 100

Esclusione dalla gara per carenza dei requisiti di qualificazione e difetto di documentazione assicurativa nella procedura per lavori PNRR a Novara

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto il ricorso di Crea.Mi S.r.l. contro la sua esclusione da una gara d’appalto per i lavori di riqualificazione del liceo Carlo Alberto di Novara, finanziati tramite PNRR. L’esclusione è stata ritenuta legittima a causa della mancata prova del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per alcune categorie di lavorazioni e per l’inadeguata dimostrazione della copertura assicurativa prescritta dal bando. Inoltre, la modalità di soccorso istruttorio e le dichiarazioni tardive non hanno sanato tali carenze. L’aggiudicazione definitiva è stata confermata, così come l’assenza di motivi per la nullità del contratto già stipulato.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha analizzato in modo dettagliato i requisiti di qualificazione tecnico-economica richiesti dal bando, in particolare la necessità per il raggruppamento temporaneo di impresa di possedere complessivamente qualificazioni che coprano la categoria prevalente OS7 e le categorie scorporabili (come OG9). Crea.Mi non è riuscita a dimostrare in modo adeguato queste qualificazioni, in particolare per la categoria OG9, né ha fornito una documentazione chiara e univoca circa la volontà di ricorrere a un subappalto 'necessario' per sopperire ai requisiti mancanti, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, la mancata dimostrazione della copertura assicurativa collettiva dei progettisti ha costituito ulteriore motivo di esclusione. È stato altresì sottolineato che il soccorso istruttorio non può supplire integralmente a tali carenze, soprattutto se la documentazione viene prodotta tardivamente, oltre il termine di presentazione delle offerte. Nel complesso, l’esclusione è stata ritenuta legittima e il ricorso infondato, confermando l’aggiudicazione all’altra società partecipante. Il principio di par condicio e il rigore documentale sono stati richiamati a garanzia della regolarità concorsuale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 100

L’articolo 100 è stato richiamato implicitamente nel contesto della qualificazione richiesta agli operatori economici, come previsto dal disciplinare di gara. La sentenza ha evidenziato come i requisiti di qualificazione, attestati da organismi autorizzati, siano fondamentali per la partecipazione alla gara, e che la mancata prova di tali requisiti (in particolare della categoria OS7 nella giusta classe e delle categorie scorporabili) giustifica l’esclusione della concorrente.

Articoli di riferimento