Cessazione della materia del contendere sul diniego di accesso agli atti di gara: caso ASL CN2 Alba-Bra
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso presentato da Philips S.p.A. contro il diniego parziale di accesso agli atti della procedura di gara bandita dall’ASL CN2 Alba-Bra, dopo che la stazione appaltante ha reso disponibile l’intera documentazione richiesta. Le spese di lite sono state compensate su richiesta della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza prende atto che la società ricorrente, Philips S.p.A., seconda classificata nella gara pubblica per la fornitura di un tomografo computerizzato, aveva impugnato il diniego e la tardività nell’accesso agli atti di gara considerati essenziali per la tutela delle proprie ragioni, facendo riferimento agli articoli 35 e 36 del codice degli appalti. Tuttavia, nel corso del procedimento, la stazione appaltante ha messo a disposizione tutti i documenti richiesti, determinando l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia. Conseguentemente, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (ossia, è venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso) e ha compensato le spese tra le parti, in quanto la ricorrente ha manifestato il proprio assenso. Giuridicamente, la decisione conferma l’importanza della garanzia dell’accesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica come supporto alla trasparenza e alla tutela della concorrenza, nonché la disciplina della cessazione della materia del contendere in presenza di sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse del ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato richiamato per sostenere il diritto della società ricorrente ad accedere agli atti di gara. Esso disciplina il bilanciamento tra il diritto di accesso, la tutela della riservatezza e il trattamento dei dati nel contesto delle procedure pubbliche, delineando quali atti devono essere resi accessibili e quali, invece, possono essere sottratti all’ostensione per ragioni di segretezza o tutela di interessi sensibili.
L’articolo 36 è stato centrale nella domanda della ricorrente, che ha richiesto l’accesso agli atti indicati nei commi 1 e 2 (in particolare, l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara, i documenti relativi alla valutazione e verifica delle offerte). Stabilisce la modalità procedimentale per la concessione dell’accesso agli operatori economici partecipanti e i limiti e le tempistiche del procedimento in caso di eventuali oscuramenti e contestazioni.
L’articolo 71, richiamato nell’oggetto della procedura, disciplina la procedura aperta adottata per la gara in questione, indicando le regole generali di partecipazione e presentazione delle offerte. Sebbene non sia oggetto diretto della controversia sull’accesso, rappresenta il quadro normativo della gara oggetto della contestazione.
L’articolo 90 è stato menzionato in riferimento alle comunicazioni di aggiudicazione e agli obblighi di informazione verso i partecipanti. In particolare, la comunicazione dell’aggiudicazione e le relative motivazioni (inclusi eventuali dinieghi di accesso) ricadono tra le informazioni che la stazione appaltante deve fornire tempestivamente agli offerenti, come fatto oggetto di doglianza e successivo soddisfacimento.



