Riconoscimento dell’equivalenza normativa tra categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e conferma dell’aggiudicazione in gara per raccolta rifiuti urbani e speciali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di raccolta e trasporto di carta e cartone a Novara, confermando la legittimità della qualificazione della ditta aggiudicataria. In particolare, è stato riconosciuto che l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 classe B, accettata dalla stazione appaltante, è equivalente e sufficiente rispetto al requisito di categoria 4 classe D o superiore previsto dal bando. Inoltre, è stata ritenuta valida la modalità di avvalimento utilizzata per il requisito di certificazione sulla parità di genere e legittima l’attivazione del soccorso istruttorio sulla garanzia.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che i requisiti tecnici di accesso a una gara d’appalto devono garantire la qualificazione effettiva del concorrente senza configurare barriere ingiustificate alla partecipazione. Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, pur previsto dal disciplinare in termini specifici, deve essere interpretato alla luce della normativa di settore e delle caratteristiche della gara. Poiché la categoria 1 classe B abilita alla raccolta di rifiuti urbani, inclusi carta e cartone, su scala più ampia rispetto alla categoria 4 classe D specificamente indicata, l’iscrizione in categoria 1 classe B è normativamente equivalente e quindi ammissibile. Questo principio di equivalenza consente una lettura pro-concorrenziale della disciplina tecnica senza alterare le condizioni di gara. Inoltre, la certificazione di parità di genere ricevuta tramite avvalimento da una società operante in altro settore è stata considerata valida, in quanto le caratteristiche organizzative riguardano aspetti trasversali e non settoriali. Infine, l’utilizzo del soccorso istruttorio per completare la documentazione di garanzia è stato ritenuto legittimo essendo stata comunque fornita la clausola di rinnovo automatico. Nel complesso, la decisione tutela il principio del favor partecipationis e il rispetto della normativa di settore, garantendo che i requisiti qualitativi e quantitativi siano correttamente interpretati senza penalizzare gli operatori economici.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 104 è stato utilizzato per valutare la validità dell’avvalimento prodotto dall’aggiudicataria per il requisito della certificazione sulla parità di genere. La sentenza ha confermato che l’avvalimento è ammissibile anche se l’impresa ausiliaria opera in un settore diverso da quello dell’appalto, poiché le certificazioni di carattere organizzativo e gestionale sono trasversali e non settoriali, e purché vi sia un effettivo prestito di risorse. Ciò ha permesso di rigettare la censura relativa all’inidoneità del contratto di avvalimento.



