22/10/2025
Art. 35Art. 36Art. 90Art. 101

Legittimità dell'esclusione per modifica della composizione del RTI e difetto nell'impegno al conferimento del mandato collettivo speciale: rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione di servizi sportivi a Novara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso dell'ASD Sportway APS ETS contro il Comune di Novara per l'esclusione dalla gara per la gestione di impianti sportivi, confermando la legittimità della decisione amministrativa. L'esclusione della ricorrente è stata motivata da una modifica illegittima della composizione del raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) in sede di soccorso istruttorio e dalla mancata produzione, nei tempi previsti, dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla violazione del termine di stand still, alla tutela dei lavoratori ex CCNL e alle doglianze sull'accesso agli atti di gara. Le domande risarcitorie sono state respinte e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha esaminato dapprima l'ammissibilità delle censure presentate, dichiarando inammissibile il ricorso originario poiché vertente su atti privi di valenza provvedimentale o riferito a provvedimenti non ancora esistenti al tempo della proposizione. Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ha chiarito che la stazione appaltante ha legittimamente escluso la ricorrente per aver modificato la composizione soggettiva del RTI dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, introducendo un soggetto (CSI Rizzottaglia) non inizialmente indicato. Tale comportamento, secondo consolidata giurisprudenza e in ossequio all'art. 97 del Codice, viola il principio di immodificabilità soggettiva, posto a tutela della trasparenza e della parità di trattamento tra concorrenti. Inoltre, la ricorrente non aveva fornito, nei termini stabiliti, l'impegno al conferimento del mandato collettivo speciale, sanabile solo se sottoscritto con data anteriore alla scadenza delle offerte e allegato correttamente (art. 68 e art. 101 Codice). Riguardo alla presunta violazione del termine di stand still e degli obblighi di trasparenza sugli atti della gara, il TAR ha rilevato che la mera anticipazione dell’esecuzione contrattuale non integra di per sé invalidità dell’aggiudicazione, né sono emerse lesioni effettive del diritto di difesa o alla trasparenza, perché la ricorrente ha comunque potuto accedere agli atti successivamente. Infine, quanto ai profili lavoristici, il TAR ha riconosciuto la legittimità della verifica sull’equivalenza delle tutele ex CCNL operata in modo non illogico dalla stazione appaltante. In conclusione, tutte le censure della ricorrente sono state ritenute infondate e il ricorso è stato respinto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L'articolo 35 è stato invocato per giustificare il differimento e la limitazione dell'accesso agli atti di gara durante lo svolgimento della procedura, in particolare con riferimento alla temporanea impossibilità per la ricorrente di accedere, tramite la piattaforma MePA, agli atti relativi alla propria esclusione. Il TAR ha ritenuto che, una volta conclusa la procedura, la ricorrente abbia potuto esercitare pienamente il diritto di accesso, senza concreta lesione del principio di trasparenza o del diritto di difesa.

Articolo 36

L'articolo 36 è stato applicato per disciplinare le modalità e i tempi di accesso agli atti di gara, in particolare in relazione alla messa a disposizione dei verbali e delle offerte tramite la piattaforma digitale dopo la conclusione della procedura. Il TAR ha riconosciuto che la ricorrente ha avuto accesso agli atti ex art. 36, nonostante l’iniziale esclusione, e che non vi è stata lesione del diritto di difesa.

Articolo 90

L'articolo 90 è stato richiamato per quanto concerne l'obbligo, da parte della stazione appaltante, di comunicare tempestivamente agli offerenti le ragioni dell'esclusione e l'esito della procedura, con indicazione dei termini per la stipula del contratto. Il Comune ha rispettato tali obblighi, comunicando alla ricorrente i provvedimenti adottati e i relativi motivi.

Articolo 101

L'articolo 101 (soccorso istruttorio) è stato determinante ai fini della decisione: il TAR ha rilevato che la ricorrente ha utilizzato la procedura di soccorso istruttorio non per sanare carenze meramente documentali ma per modificare la composizione del RTI con l’aggiunta di un nuovo soggetto, condotta non ammessa dalla legge e dalla giurisprudenza in tema di immodificabilità soggettiva dei concorrenti. Inoltre, il TAR ha precisato che l’impegno a conferire il mandato collettivo speciale doveva avere data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte e che un documento successivo non è sanabile dal soccorso istruttorio, secondo il testo dell’art. 101, comma 1.

Articoli di riferimento