22/10/2025
Art. 10Art. 30Art. 71Art. 83Art. 108

Legittimità dell’esclusione per mancata corrispondenza dell’hash nei documenti d’offerta in gara telematica: respinto il ricorso di Teknoservice s.r.l.

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di Teknoservice s.r.l. contro l’esclusione da una gara europea per servizi di lavorazione rifiuti, indetta da SRT S.p.a., dovuta alla mancata corrispondenza tra l’impronta digitale (hash) registrata sulla piattaforma telematica e quella effettivamente caricata per un documento dell’offerta tecnica. Il ricorrente sosteneva che l’errore fosse da imputare a un malfunzionamento del sistema, ma non è stata fornita alcuna prova concreta di un disservizio. Il Collegio ha ritenuto legittimo il sistema a doppia fase di generazione e caricamento dell’hash e dei documenti, non essendovi alcuna violazione della normativa sugli appalti né sui principi di trasparenza e digitalizzazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza punto per punto le doglianze della ricorrente, che imputava la propria esclusione a un errore della piattaforma di e-procurement nella gestione delle impronte digitali dei file, il cui hash è requisito fondamentale per garantire l’immodificabilità e la certezza temporale delle offerte. Il TAR afferma che la scelta della stazione appaltante di adottare un sistema digitale articolato in due fasi – generazione di hash e successivo caricamento dei file – è non solo legittima ma anche conforme agli obiettivi di integrità e sicurezza richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici. Il sistema è strutturalmente garantista per la parità tra i concorrenti e la certezza della manifestazione di volontà nei termini. L’onere di provare eventuali malfunzionamenti della piattaforma ricade sulla parte che li allega, che deve fornire sintomi o indizi plausibili e non mere affermazioni astratte. Nel caso concreto, il TAR constata che la sequenza documentale prodotta (PEC, file di log, certificazioni della piattaforma) non solo conferma l’assenza di disservizi, ma evidenzia un errore operativo del concorrente, il quale ha modificato il file senza rigenerare e memorizzare la nuova impronta digitale entro il termine previsto. Le doglianze sulla presunta illegittimità della procedura digitale, sulla valenza dei file di log e sulla “decisione algoritmica” vengono tutte respinte in base alla legislazione vigente e alla ratio della digitalizzazione degli appalti. Il sistema è ritenuto conforme sia nella struttura sia nell’applicazione specifica al caso di specie.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 viene richiamato dalla ricorrente per contestare la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Il TAR spiega che la legge di gara ha previsto l’esclusione in presenza di non conformità tra l’hash registrato e il file caricato, in linea con quanto consentito dalle cause di esclusione tassative e dunque nel pieno rispetto del Codice. La causa di esclusione è considerata legittima, non essendo una clausola ultronea rispetto alla tassatività richiesta.

Articolo 30

La ricorrente contesta il presunto automatismo tecnologico della decisione di esclusione e la tracciabilità delle operazioni compiute attraverso la piattaforma (anche quanto a disponibilità del codice sorgente). Il TAR chiarisce che l’utilizzo di piattaforme digitali e di strumenti automatizzati è non solo lecito ma favorito dal Codice, e che la decisione finale rimane in ogni caso umana e non rimessa all’algoritmo. La piattaforma fornisce solo ausilio e tracciabilità operativa, in modo conforme alle previsioni dell’art. 30.

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina le modalità della procedura aperta, applicata nella gara di cui si discute. Il TAR conferma la legittimità della procedura utilizzata, che si è svolta in maniera aperta e trasparente, con rispetto dei termini e delle regole di presentazione delle offerte previste dalla lex specialis, in coerenza con quanto prevede la norma.

Articolo 83

Richiamato in riferimento ai contenuti del bando e della disciplina di gara. Il TAR riconosce che la lex specialis e le modalità operative della piattaforma rispondono alle prescrizioni di chiarezza, completezza e pubblicità degli elementi essenziali di gara imposte dall’articolo 83, garantendo la possibilità ai concorrenti di conoscere e rispettare le regole di partecipazione.

Articolo 108

L’articolo riguarda i criteri di aggiudicazione: la sentenza lo cita limitatamente alla descrizione delle modalità di selezione dell’offerta, confermando che la procedura si è basata sul miglior rapporto qualità-prezzo secondo il criterio OEV, e che la regolarità formale nella gestione e nell’identificazione delle offerte digitali risponde alla ratio di trasparenza e corretta valutazione imposta dalla norma.

Articoli di riferimento