Legittimità del sorteggio pubblico per l’aggiudicazione tra offerte ex aequo nelle gare sottosoglia: prevalenza dell’Allegato II.2 e del nuovo Codice Appalti sull’art. 77 R.D. 827/1924
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso della Fiammengo Federico s.r.l., che impugnava l’aggiudicazione di una gara pubblica, contestando il sorteggio tra due offerte ex aequo, in favore di Viviani Impianti s.r.l. La ricorrente sosteneva la necessità di una procedura di offerta migliorativa ex art. 77 R.D. 827/1924. Il Tribunale ha però ritenuto che, per le gare sottosoglia aggiudicate al minor prezzo, prevalgano la disciplina speciale introdotta dal d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti) e dall’Allegato II.2, che prevedono espressamente il sorteggio in caso di parità, escludendo l’applicazione della normativa previgente. Anche le censure sulle modalità di sorteggio e sulla nomina del seggio di gara sono state dichiarate inammissibili per genericità e carenza di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul principio di specialità, ritenendo che la disciplina introdotta dal nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023) e dai suoi allegati, per le procedure sottosoglia e da aggiudicarsi al minor prezzo, abbia carattere primario e specifico rispetto alle regole previgenti, come l’art. 77 R.D. 827/1924. In particolare, l’Allegato II.2, espressamente richiamato dal disciplinare di gara, prevede che in caso di parità tra le offerte di maggior ribasso si proceda a sorteggio pubblico, senza necessità di proporre offerte migliorative. Il Collegio ha inoltre chiarito che, fino all’entrata in vigore di eventuali regolamenti di delegificazione, gli Allegati del Codice hanno rango normativo primario. I motivi di ricorso relativi alle modalità del sorteggio sono stati dichiarati inammissibili perché privi di specifica allegazione di vizi concreti o violazioni di trasparenza. Analoga sorte ha avuto la doglianza sulla nomina anticipata della commissione (seggio di gara), ritenuta irrilevante in assenza di prova di un concreto pregiudizio. Il ricorso è dunque integralmente respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione giuridica.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 54 è centrale nella motivazione e disciplina – per le gare sottosoglia da aggiudicarsi al minor prezzo – il metodo di esclusione automatica delle offerte anomale e l’utilizzo dei metodi dell’Allegato II.2, tra cui il sorteggio in caso di offerte ex aequo. Il TAR lo utilizza per escludere l’applicazione dell’art. 77 R.D. 827/1924 e legittimare la soluzione adottata dalla stazione appaltante.
L’articolo 62 viene richiamato in fatto per descrivere il ruolo della SCR Piemonte come centrale di committenza qualificata che indice e gestisce la procedura di gara per conto degli enti pubblici piemontesi.
L’articolo 70 è citato come base normativa di riferimento per l’indizione della procedura aperta, a conferma che la scelta del tipo di procedura (aperta) rispetta le condizioni previste dal Codice degli Appalti.
L’articolo 71 regola la procedura aperta seguita dalla stazione appaltante. Il suo richiamo serve a giustificare la legittimità della scelta procedurale per la selezione delle offerte.
L’articolo 93 è oggetto del terzo motivo di ricorso. La ricorrente contesta la nomina anticipata del seggio di gara in violazione di questa norma. Il TAR chiarisce tuttavia che, nelle gare da aggiudicarsi al minor prezzo, la valutazione compete a un seggio di gara, non a una commissione, e che la censura è inammissibile perché la ricorrente non dimostra alcun effettivo pregiudizio.
L’articolo 226 è menzionato come norma di chiusura e coordinamento, che abroga il precedente codice degli appalti e disciplina il regime transitorio, garantendo l’applicazione del nuovo d.lgs. 36/2023 a tutte le gare bandite dopo il 1° luglio 2023.



