Esclusione dalla gara d'appalto per la Linea 2 della Metropolitana di Torino per mancato invio telematico dell’offerta iniziale: conferma della legittimità da parte del TAR Piemonte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato da Alstom Ferroviaria S.p.A. contro l’esclusione dalla procedura d’appalto per la Linea 2 della Metropolitana di Torino. L’esclusione era dovuta al mancato invio telematico dell’offerta iniziale tramite la piattaforma digitale. Il Tribunale ha ritenuto che la società non abbia fornito prova sufficiente di un malfunzionamento del sistema e che la responsabilità dell’omesso invio ricade sull'operatore economico, risultando conforme alle regole di gara e alle norme applicabili.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione dell’esclusione di un concorrente da una gara pubblica telematica per non aver inviato correttamente l’offerta iniziale, nonostante il caricamento della documentazione sulla piattaforma. Il TAR ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui ci sarebbe stato un malfunzionamento del sistema, affermando che l’onere della prova di tale malfunzionamento incombe sull’operatore economico che si duole dell’esclusione. La documentazione prodotta (screenshot, relazione tecnica di parte) non ha superato le risultanze oggettive fornite dalla stazione appaltante, tra cui i file di log che certificavano il normale funzionamento del sistema. Il Tribunale ha chiarito che, secondo la disciplina e le regole tecniche di gara, il solo caricamento dei documenti non equivale all’invio dell’offerta, il quale costituisce un’obbligazione di risultato a carico dell’operatore economico. In assenza di prova concreta di malfunzionamenti, la responsabilità dell’omissione è rimasta a carico della ricorrente, rendendo legittima l’esclusione. La sentenza ribadisce la centralità della diligenza nell’adempimento degli obblighi procedurali nelle gare digitali e il principio dell’onere della prova nel contenzioso amministrativo.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 73 è richiamato per descrivere la procedura competitiva con negoziazione utilizzata nella gara in questione. Esso stabilisce la struttura della procedura, le fasi di selezione, ammissione e presentazione delle offerte, nonché i termini e le modalità di conduzione telematica, fornendo il quadro normativo entro cui sono avvenute l’ammissione e l’esclusione della concorrente. La sentenza ne applica le indicazioni nella ricostruzione e verifica della regolarità della procedura di gara e delle condizioni di partecipazione.



