23/10/2025

Verifica della congruità dell’offerta: accoglimento parziale del ricorso nella gara per servizi amministrativi ASL Biella

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha accolto parzialmente il ricorso del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) capeggiato da Alfa contro l’aggiudicazione alla controinteressata Beta della gara bandita dall’ASL Biella per l’affidamento dei servizi amministrativi di front e back office. Il Tribunale ha ritenuto fondato solo il motivo di ricorso relativo all’inadeguata verifica di congruità del costo del lavoro, ed in particolare del tasso di assenteismo considerato nell’offerta di Beta, rinviando alla stazione appaltante una nuova istruttoria; sono stati invece respinti tutti gli altri motivi di ricorso (sui requisiti tecnici, sulla clausola sociale, sulla legittimità dell’utilizzo del lavoro supplementare, sulla conformità dell’offerta tecnica e sulle misure di self-cleaning ex art. 80). Le spese sono compensate per la parziale soccombenza di entrambe le parti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda principalmente su un controllo di legalità della procedura di gara, in particolare sulle modalità con cui la stazione appaltante ha effettuato la verifica di anomalia dell’offerta economica di Beta. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia omesso un’adeguata istruttoria sul tasso di assenteismo utilizzato da Beta per calcolare il costo del lavoro: tale valore, inferiore rispetto alle tabelle ministeriali e non provato con documentazione specifica, richiede una verifica più rigorosa, tanto più che la manodopera incide quasi integralmente sul valore dell’appalto (commessa labour intensive). Sul punto, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, l’onere della prova grava sull’operatore economico e non può essere assolto tramite mere dichiarazioni o dati statistici non verificabili. Su tutti gli altri profili, il TAR ha giudicato conformi la posizione della stazione appaltante e dell’aggiudicataria rispetto alla lex specialis e al Codice dei Contratti: la dimostrazione dei requisiti tecnici può avvenire tramite più contratti (non è richiesto un "servizio di punta" unico), la clausola sociale consente una ragionevole rimodulazione degli orari nel rispetto delle esigenze organizzative del nuovo gestore, il lavoro supplementare è compatibile con il CCNL, l’offerta tecnica risulta conforme e non viziata da aliud pro alio, e le misure di self-cleaning adottate dall’aggiudicataria sono state comunicate, valutate e integrate in modo coerente con la disciplina vigente e con la giurisprudenza europea e nazionale. Pertanto, l’unica doglianza accolta è quella incentrata sull’erronea e superficiale valutazione della congruità del costo della manodopera, con rinvio per una nuova verifica, mentre è confermata l’ammissibilità e correttezza delle altre scelte e valutazioni della stazione appaltante.