Legittimità dell’aggiudicazione e limiti all’accesso integrale agli atti di gara: esclusione delle parti tecniche oscurate e sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Piemonte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso di una ditta esclusa contro l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione e manutenzione del cimitero comunale di Savigliano. Il ricorso era incentrato sulla presunta incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria e sulla pretesa necessità di accesso integrale all’offerta tecnica, inclusa la parte oscurata. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il parziale oscuramento di segreti tecnici e commerciali in base alle decisioni della stazione appaltante non impugnate, escludendo dal sindacato giurisdizionale tutte le censure fondate su tali elementi oscurati. Nel merito, le restanti censure relative alla verifica dell’anomalia dell’offerta sono state giudicate infondate, confermando la discrezionalità tecnica della stazione appaltante e la correttezza della valutazione svolta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due principali questioni: il perimetro dell’accesso agli atti nelle gare pubbliche e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di anomalia dell’offerta. Il TAR chiarisce che le informazioni tecniche o commerciali oscurate su richiesta motivata dell’aggiudicataria restano escluse dal giudizio, se la decisione di oscuramento non è stata impugnata nei tempi e modi previsti dal Codice degli appalti. Pertanto, le doglianze del ricorrente basate su tali dati sono dichiarate inammissibili. Nel merito delle restanti questioni, il TAR ribadisce che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione della congruità delle offerte sospette di anomalia: il giudice può intervenire solo in caso di evidenti errori o irragionevolezza manifesta, che non sono stati riscontrati nel caso concreto. Le censure sulla mancata considerazione di alcuni costi o sulla qualificazione del personale risultano infondate o comunque non incidenti sulla sostenibilità complessiva dell’offerta. La sentenza si muove quindi nel solco della giurisprudenza di legittimità, garantendo sia la tutela degli interessi pubblici sia la riservatezza delle informazioni sensibili.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato richiamato per giustificare il legittimo oscuramento di parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici e commerciali, cui non può essere consentito l’accesso se la decisione della stazione appaltante non viene impugnata. Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure fondate su tali elementi, sancendo il rispetto della riservatezza così come previsto dalla norma.
L’articolo 36 disciplina le modalità procedimentali e processuali di accesso, inclusa la possibilità di impugnare gli oscuramenti entro dieci giorni. La sentenza fa leva su tale disciplina affermando che, in mancanza di impugnazione tempestiva dell’oscuramento, le parti oscurate non possono essere sindacate in giudizio.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, applicata nel caso di specie per lo svolgimento della gara oggetto di contestazione. Il TAR ne dà atto nella ricostruzione del fatto, sottolineando la legittimità dell’iter di gara seguito dalla stazione appaltante.
L’articolo 108 stabilisce il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adottato dalla stazione appaltante per l’aggiudicazione del servizio. La sentenza conferma la correttezza del metodo valutativo e la legittima ponderazione tra qualità e prezzo, conforme a quanto previsto dalla norma.
L’articolo 110 disciplina la verifica e la valutazione delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha applicato i principi in tema di giudizio di congruità, ribadendo la discrezionalità della stazione appaltante e la funzione globale del sub-procedimento di verifica dell’anomalia; ha respinto le censure del ricorrente poiché non è stata dimostrata l’irragionevolezza o erroneità manifesta della valutazione di non anomalia dell’offerta aggiudicataria.



