Rigetto del ricorso su contestazioni relative alla congruità del costo della manodopera in gara per manutenzione aree verdi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto il ricorso presentato da Centro Garden s.r.l. contro l'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi alla società Ambiente lavori infinite soluzioni s.r.l. La ricorrente contestava irregolarità nella dichiarazione del CCNL applicato e nella valutazione del costo della manodopera. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, soprattutto perché la stazione appaltante ha correttamente verificato la congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, le giustificazioni offerte dall’aggiudicataria sono state ritenute plausibili e le variazioni riscontrate sono state considerate irrilevanti rispetto al valore complessivo dell’appalto. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che nelle gare d'appalto il controllo della congruità del costo della manodopera è un obbligo inderogabile e autonomo rispetto al giudizio di anomalia dell’offerta. La stazione appaltante deve accertare che i costi dichiarati rispettino i minimi salariali previsti dalla legge, a tutela del diritto fondamentale dei lavoratori alla retribuzione dignitosa (art. 36 Cost.). Nel caso esaminato, il Tribunale ha confermato che la stazione appaltante ha svolto correttamente tale verifica e ha ritenuto congruo il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicataria, anche a fronte di leggere modifiche ammesse giurisprudenzialmente per correggere errori di calcolo senza alterare l’entità complessiva dell’offerta. Le censure della ricorrente su mancata considerazione di costi di trasferta, inefficace motivazione sull’uso di preziari e sufficienza delle giustificazioni sono state ritenute prive di fondamento, in quanto non supportate da prove concrete e in contrasto con la discrezionalità tecnica riconosciuta alla stazione appaltante. L’assunzione di responsabilità e la valutazione complessiva da parte della stazione appaltante sono parte della valutazione tecnica non sindacabile dal giudice se non in presenza di evidenti motivi di illogicità o irragionevolezza. Anche le contestazioni relative agli oneri per la sicurezza aziendale sono state rigettate, perché tali oneri variano a seconda dell’organizzazione aziendale e non sono rigidamente predeterminabili dall’amministrazione. In sintesi, la sentenza riafferma la corretta applicazione delle norme sul controllo dei costi della manodopera e la legittimità dell'aggiudicazione effettuata dalla stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 41 del Codice degli Appalti, riguardante i livelli e i contenuti della progettazione, è stato citato per sottolineare che le contestazioni relative alla stima degli oneri di sicurezza non si riferivano a una violazione degli obblighi di progettazione e che il calcolo degli oneri aziendali è di competenza dell'operatore economico e non soggetto a rigida determinazione dall'amministrazione, in linea con la normativa vigente. È stato quindi utilizzato per rigettare la doglianza relativa alla non corretta valutazione degli oneri di sicurezza aziendale.
L'articolo 110, riguardante le offerte anormalmente basse, è stato richiamato per chiarire che la stazione appaltante, nel caso di specie, ha correttamente valutato che non sussistevano elementi sufficienti per sottoporre l’offerta a giudizio di anomalia economica, considerato che erano presenti solo due offerte valide e che la riduzione minima del costo della manodopera giustificata non alterava sostanzialmente l’offerta. Pertanto, non si è proceduto a una verifica approfondita di anomalia, in linea con quanto previsto dall’articolo 110, e il giudizio sul costo della manodopera è stato effettuato nel rispetto della procedura e delle previsioni normative.



